Non si applica la ritenuta d’acconto sui contributi di cofinanziamento erogati dalle Regioni

Pubblicato il 12 giugno 2010

La risoluzione n. 51/E/2010 stabilisce un importante principio secondo cui le Regioni non devono più pagare la ritenuta d’acconto nella misura del 4% sull’ammontare dei contributi erogati alle imprese, ai sensi di quanto disciplinato dal regolamento Ce n. 1083/2006.

Tutto ciò alla luce di quanto riportato dallo stesso articolo 80 del regolamento comunitario, che stabilisce il principio dell'integrità dei pagamenti: "Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari".

È proprio in virtù del principio dell’integrità del contributo pubblico richiamato dal suddetto articolo 80 che si rende impossibile – da parte della Regione – operare la ritenuta d’acconto sulla quota del contributo oggetto del cofinanziamento assoggettato alle norme del regolamento comunitario.

La risoluzione n. 51/E appoggia così la tesi dell’interpellante che richiama anche una sentenza del 2007 della Corte di Giustizia europea secondo cui “i pagamenti ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l’importo dell’aiuto finanziario al quale essi hanno diritto”.

L’agenzia delle Entrate, infine, conclude ribadendo che i suddetti contributi, anche se non soggetti a ritenuta, concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del Tuir.

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