Non si chiede rinvio contro gli interessi del cliente

Pubblicato il 08 marzo 2014 Con la sentenza n. 5410 depositata il 7 marzo 2014, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui era stata esclusa la responsabilità di un avvocato accusato da un proprio cliente di non essere stato diligente nella cura di un giudizio pendente in cui il cliente medesimo era parte.

In particolare, il ricorrente aveva lamentato che a causa dei numerosi rinvii che il legale aveva chiesto nel corso del giudizio era derivato un danneggiamento dei propri interessi.

I giudici di legittimità, in proposito, hanno censurato la decisione di secondo grado che non aveva tenuto in alcun conto le argomentazioni prospettate dal cliente riguardanti “considerazioni del tutto pertinenti”.

Nel dettaglio, nel testo della decisione era presente esclusivamente un richiamo all'assenza di responsabilità dell'avvocato rispetto alla “gravosità dei carichi giudiziari dei giudici”, anche se, nella specie, era emerso che la dilatazione del giudizio fosse dipesa dai numerosi rinvii che aveva lui stesso domandato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy