Non tutti i disagi sono risarcibili

Pubblicato il 08 settembre 2011 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17427 del 19 agosto 2011 – non sono da ritenersi meritevoli dalla tutela risarcitoria, “quei pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana”; parimenti, non possono qualificarsi come diritti risarcibili “diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità”.

Ed infatti – continua la Corte - “ al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale”.

Sulla scorta di tale assunto la Cassazione ha escluso la risarcibilità dei danni non patrimoniali rivendicati dai vicini di casa di una coppia che, per ristrutturare il proprio appartamento, aveva impiegato diversi mesi, provocando loro fastidiose immissioni sonore e di polveri.
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