Non vale il principio di specialità della sanzione in presenza di due illeciti distinti

Pubblicato il 07 maggio 2012 La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 147/01/10, fornisce una delle prime pronunce sulla specialità della sanzione in ambito tributario.

Il caso esaminato prende spunto dal ricorso avviato da un contribuente colpito per lo stesso illecito (emissione di fatture inesistenti e incasso di un corrispettivo in nero) sia dal procedimento penale che da quello amministrativo con l’effetto di una duplicazione della sanzione: condanna a 4 mesi di reclusione in sede penale, più una sanzione amministrativa.

Ricorrendo dinanzi ai giudici della Commissione Provinciale, il contribuente ha sottolineato l’illegittimità delle sanzioni applicate per violazione dell’articolo 19 del Dlgs 74/2000 che, introducendo nel nostro ordinamento il principio di specialità, prevede che nel caso in cui uno stesso fatto sia punito sia da una delle disposizioni del decreto che da una sanzione amministrativa, ad essere applicata è solo la disposizione speciale (in ambito tributario la norma speciale è quella penale).

L’Amministrazione finanziaria, da parte sua, ha sottolineato l’infondatezza del reclamo del contribuente, evidenziando come in sede penale lo stesso era stato condannato per l’emissione di fatture inesistenti, mentre da un punto di vista fiscale, ad essere condannata e sanzionata era stata l’omessa dichiarazione degli illeciti proventi percepiti. Per il Fisco, dunque, non si poteva applicare il principio di specialità di cui al citato articolo 19, Dlgs 74/2000.

Ad analoga conclusione sono giunti i Giudici emiliani, che hanno ribadito come il principio di specialità non può essere applicato al caso esaminato e, di conseguenza, non si può applicare esclusivamente la sanzione penale, dal momento che dal comportamento irregolare del contribuente sono scaturiti “fatti diversi”, con conseguenti differenti comportamenti irregolari che devono essere puniti distintamente.
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