Norme emergenziali Covid e contratti. Relazione di Cassazione

Pubblicato il 01 settembre 2020

L’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha messo a punto una relazione, la n. 56/2020, dove sono analizzate le novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19, in ambito contrattuale e concorsuale.

Contratti durante la pandemia: problematiche

Sono due le problematiche interconnesse derivanti dallo “shock economico da pandemia”, oggetto di esame nel compendio:

Esse riguardano la fase esecutiva di tutti i contratti sinallagmatici, nel cui quadro una prestazione è in funzione dell’altra ed il vizio o difetto che colpisce la prima incide sulla seconda.

Nelle conclusioni della Relazione, viene sottolineato come, nei casi in cui il sinallagma contrattuale venga stravolto dalla pandemia e la parte avvantaggiata disattenda gli obblighi di protezione nei confronti dell’altra, “limitare la tutela di quest’ultima alla risoluzione e al risarcimento del danno significherebbe demolire il rapporto contrattuale, incanalandolo in quell’imbuto esiziale che la clausola di buona fede e la rinegoziazione dovrebbero valere a scongiurare”.

Intervento del giudice per riequilibrare, con equità, il contratto

Da qui la possibilità di un intervento eteronomo del giudice, ai fini dell’integrazione del rapporto divenuto iniquo. Intervento ispirato al principio di equità che rimane “suppletivo e residuale”, in quanto il magistrato non potrà correggere la volontà delle parti ma dovrà limitarsi, negli eccezionali casi in cui la legge l’ammetta, a colmare le lacune riscontrate.

Secondo gli autori, un intervento sostitutivo del giudice sembrerebbe ammissibile ogni volta che dal regolamento negoziale dovessero emergere i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo all’organo giudicante i criteri atti a ristabilire l'equilibrio negoziale.

Nelle ipotesi, poi, in cui si ravvisi, in capo alle parti, l’obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno, ma si esponga all'esecuzione specifica.

Al giudice, in detti casi, potrebbe essere affidato il potere di sostituirsi alle parti, pronunciando una sentenza "che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso".

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