Notariato sul nuovo abuso del diritto

Pubblicato il 27 gennaio 2016

Lo Studio n. 151-2015/T, approvato dal Consiglio nazionale del Notariato nella seduta del 12-13 gennaio 2016, è incentrato sulla tematica “L’abuso del diritto o elusione in materia tributaria: prime note nella prospettiva della funzione notarile”.

Nuova disciplina con valenza generale

Partendo dal nuovo articolo 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente, emanato con Decreto legislativo 128/2015 in attuazione della legge delega del 2014, lo studio fornisce un’articolata disamina dell’ordinamento vigente e sull’iter legislativo e giurisprudenziale che ha portato all’elaborazione della nuova normativa.

Viene evidenziato come detto articolo 10 bis sia intervenuto a disciplinare, in modo generalizzato e con riferimento a tutti i tributi, l’abuso del diritto e l’elusione d’imposta, e ciò sia in termini sostanziali che procedimentali.

Garanzie del contribuente in prima linea

La nuova previsione – si precisa – traendo origine dalle precedenti formule normative e dagli arresti giurisprudenziali sia interni che comunitari, si caratterizza, rispetto ad essi, “per tratti innovativi circa la residualità della nozione di abuso/elusione e l’affermazione di garanzie del contribuente sia sul piano sostanziale (affidamento e certezza degli effetti giuridici rispetto alle scelte operative legittimamente effettuate), sia sul piano procedimentale (pena la nullità degli atti amministrativi emanati in maniera difforme)”.

Da qui la necessità di un’attenta analisi sulle nozioni di vantaggio fiscale indebito, la cui prova è a carico del Fisco, e di valida ragione extrafiscale, il cui onere probatorio ricade, invece, sul contribuente.

Applicabilità anche all’imposta di registro

La medesima disciplina – viene, altresì, evidenziato – deve ritenersi applicabile anche relativamente all’imposta di registro, e ciò in considerazione della valenza generale e unificante della riforma, dettata innanzitutto dall’obiettivo della certezza del diritto.

Non sussisterebbero, quindi, ragioni dirimenti per escludere l’applicabilità della nuova norma antiabuso anche ad operazione tra privati.

 

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