Notifica atti presso il domicilio fiscale dell’imprenditore individuale

Pubblicato il 21 luglio 2021

La Corte di cassazione in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati a un’impresa individuale.

L'obbligo tributario fa capo alla persona fisica dell'imprenditore

Nel caso di impresa individuale, non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, atteso che essa si identifica con il suo titolare sia sotto l’aspetto sostanziale sia sotto quello processuale.

L’obbligazione tributaria, quindi, fa capo alla persona fisica dell’imprenditore, destinatario della pretesa fiscale.

Ne discende che la notificazione a mezzo posta di tutti gli eventuali avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, va compiuta nel domicilio fiscale della persona fisica dell’imprenditore. Questo, salvo il caso di consegna in mani proprie.

E’ quanto ricordato dalla Suprema corte, sezione tributaria civile, nel testo della sentenza n. 20650 depositata il 20 luglio 2021.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy