Notifica via Pec oltre le 21 slitta al giorno dopo. Ricorso tardivo

Pubblicato il 06 dicembre 2017

Il Tar per la Lombardia, Sezione quarta, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da una s.r.l. concorrente, per l’annullamento del bando di gara avente ad oggetto l’aggiudicazione della fornitura di stampati occorrenti ad una Società sanitaria (e conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra l’Amministrazione e la società aggiudicataria).

Il Collegio amministrativo ha nella specie rilevato la tardività del ricorso, effettuato dalla ricorrente via Pec, nell’ultimo giorno utile per impugnare. Le relative ricevute di accettazione delle notifiche alle amministrazioni destinatarie, sono state generate dopo le ore 21, per cui le notifiche si sono perfezionate alle ore 7 del giorno dopo (ossia, fuori termine).

In forza del D.L. n. 179/2012, art. 16 septies, la disposizione dell’art. 147 c.p.c. – spiega il Tar con sentenza n. 2229 del 23 novembre 2017 – si applica infatti anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Sicché, quando queste sono eseguite dopo le ore 21, si considerano effettuate alle ore 7 del giorno successivo.

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