Notificazioni urgenti. Ok se l’avviso è ricevuto dal difensore a mezzo di telefono

Pubblicato il 21 novembre 2012 Con la sentenza 44998 del 19 novembre 2012, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un uomo avverso la misura cautelare dell’arresto disposta nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Oristano, poi confermata dal Tribunale del riesame, nell’ambito di un’indagine in cui lo stesso era accusato di estorsione ed usura.

Il ricorrente aveva adito i giudici di legittimità lamentando l’omesso esame da parte dei giudici di merito, delle deduzioni difensive in ordine alla violazione dell’articolo 149 del Codice di procedura penale, in considerazione dell’omessa notifica ad entrambi i suoi difensori di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale del riesame; in particolare, aveva censurato l’omessa notifica a mezzo di telegramma, come previsto per i casi di urgenza, e la contestuale nomina e notifica effettuata ad un difensore d’ufficio.

La Suprema corte, per contro, ha ritenuto che non vi fosse alcuno spazio per l’accoglimento dell’eccezione del ricorrente in quanto, dalla ricostruzione dei fatti, era, in realtà, emerso che i Carabinieri si erano recati direttamente presso lo studio degli avvocati senza, tuttavia, trovarli. Conseguentemente, avevano chiamato al telefonino uno dei due difensori informandolo dell’udienza ed accordandosi con lui per il ritiro dell’avviso presso la stazione dei Carabinieri. Quest’ultimo, però, non si era più fatto vedere ed era divenuto, da quel momento, irreperibile. In tale contesto, inoltre, l’invio del telegramma non era stato possibile, per assenza di fondi.

A fronte di una condotta dei legali qualificata dalla Corte come “ostruzionistica”, quest’ultima ha ritenuto legittima la notifica al destinatario anche se, nella specie, effettuata “con forme diverse da quelle previste per le notificazioni”.

Per i giudici di legittimità, in definitiva, “in materia di notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo ai sensi dell’articolo 149 c.p.p. deve ritenersi osservata la forma della notificazione urgente dell’avviso o della convocazione al difensore, quando l’avviso, dato a mezzo telefono, è ricevuto dal difensore personalmente, anche se poi lo stesso non è seguito dalla conferma mediante telegramma”.
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