Nulla la notifica dell’avviso di accertamento prima dei 60 giorni per le osservazioni

Pubblicato il 15 novembre 2010 Anche se il periodo di rettifica utile all’Ufficio sta per decadere l’Agenzia non può accelerare i tempi di notifica degli avvisi di accertamento. È per via della fine dell’anno che l’agenzia delle Entrate ci prova. I termini prevedono il 31 dicembre 2010 come ultimo giorno a disposizione per le notifiche relative alle dichiarazioni presentate nel 2006. Ma la giurisprudenza continua a non vedere il buon motivo delle Entrate come giustificazione alla deroga del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuenti.

Ex articolo 12, comma 7 della legge 212/2000, dopo il rilascio della copia del Pvc chiuso alla fine di ottobre il soggetto accertato ha a disposizione 60 giorni – non accorciabili senza particolare e motivata urgenza – per osservazioni e richieste. A titolo di esempio si possono ricordare le sentenze della Cassazione n. 7080/2004 e 22230/2010, ma anche l’ordinanza della Corte costituzionale n. 244/09.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy