Nulle le delibere condominiali, in assenza dei proprietari effettivi

Pubblicato il 05 maggio 2015 Con sentenza n. 8824 depositata il 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da una condomina, volto a dichiarare la nullità di delibere condominiali adottate in assenza di sua convocazione.

Il condominio infatti aveva omesso di coinvolgerla alle riunioni, convocando invece il di lei marito, il quale si era sempre comportato come effettivo proprietario dei locali (in realtà, di proprietà della donna), così ingenerando detto convincimento negli organi condominiali.

La Cassazione sul punto – accogliendo le censure della donna e cassando dunque la sentenza impugnata – ha chiarito come nelle assemblee condominiali debbano essere convocati i soli condomini, cioè gli effettivi proprietari e non coloro che (come nel caso di specie) si comportino come tali senza esserlo.

Nei rapporti tra condominio e singoli condomini, infatti, non opera il principio dell’apparenza di diritto, volto alla tutela dei terzi in buona fede. Questo perché terzi rispetto al condominio, non possono essere ritenuti i condomini.

D’altra parte – ha poi precisato la Cassazione – la tutela dell’apparenza di diritto non può essere invocata dal soggetto (nel caso di specie il condominio) che abbia trascurato di accertare l’effettiva realtà dei pubblici registri, contro ogni regola di prudenza.
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