Nullità dei derivati se manca la firma della banca

Pubblicato il 08 novembre 2010 Con sentenza del 12 ottobre 2010, la n. 1523, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la nullità di tre contratti sui derivati che il Comune di Rimini aveva stipulato, tra il 2001 ed il 2003, con il gruppo UniCredit.

Con la decisione - che rappresenta il primo precedente giudiziario favorevole ad un Ente locale in tale tipologia di contenzioso - è stata ravvisata la nullità dei contratti derivati come effetto della presupposta nullità del contratto quadro di negoziazione, stante l’omessa sottoscrizione del medesimo contratto da parte della banca; la nullità è stata altresì ravvisata quale effetto della avvenuta stipulazione del suddetto contratto quadro di negoziazione “fuori sede” senza che il contraente - nella specie il Comune, escluso dalla categoria degli “operatori qualificati” – fosse stato informato per iscritto della possibilità di recedere entro sette giorni dal contratto sottoscritto fuori sede.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Uso di telecamere pubbliche per sanzioni disciplinari: a quali condizioni?

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Tassa Ue di 3 euro sui pacchi, da luglio 2026

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Assonime: analisi legge sull’IA. Responsabilità umana e delle imprese

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy