Nullità dell’iscrizione ipotecaria che non contenga le indicazioni per il ricorso

Pubblicato il 30 gennaio 2012 Secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sentenza n. 139/27/11 - nell'iscrizione ipotecaria, il concessionario della riscossione deve tassativamente indicare, come in tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria, il termine per ricorrere, l'organo giurisdizionale a cui è possibile rivolgere l'impugnazione e le forme di proposizione del ricorso; ciò, a pena di nullità dell’iscrizione stessa.

In assenza di tali indicazioni – spiega, infatti, la Corte di merito – verrebbe gravemente leso il diritto inviolabile alla difesa dell’interessato così come costituzionalmente garantito dall’articolo 24 della Costituzione.

In particolare, i giudici regionali fanno riferimento alla disposizione di cui all’articolo 7 comma 2, della legge n. 212/2000 ritenuta, in funzione del requisito della tassatività, una norma imperativa di legge, la cui violazione comporterebbe l'illegittimità dell'atto impositivo anche in assenza di un'espressa previsione in tal senso nella norma stessa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy