Nullo l’accertamento se manca il Pvc della visita per la richiesta di documenti

Pubblicato il 12 settembre 2013 La Cassazione, con la sentenza n. 20770 dell’11 settembre 2013, ha chiarito che in sede di ispezione, la Guardia di Finanza è obbligata a redigere il Pvc nonostante l'accesso sia motivato dalla sola richiesta di documenti.

La questione verte sulla nullità degli atti impositivi emessi prima dei 60 giorni dalla conclusione dell'attività di controllo. Il termine dei 60 giorni prima non è rispettato senza pvc.

Si ricorda che l'art. 52 del dpr 633/1972 prevede che per ogni accesso debba essere redatto processo verbale, da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.

Pertanto, anche se la GdF durante la visita nei locali destinati all'esercizio dell'attività, o negli altri luoghi indicati dall'art. 52 del dpr 633/1972, non ha effettuato una vera istruttoria, l’assenza del verbale rende nullo l’accertamento. Ciò poiché deve essere garantito al contribuente il diritto di presentazione della memoria, ex articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, che senza Pvc è negato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sgravio contributivo contratti di solidarietà: requisiti, calcolo e conguagli

17/11/2025

MASE, nuove regole FER2 su rinuncia, decadenza e tariffe incentivanti

17/11/2025

Cedolare secca, secondo acconto in scadenza. Calcolo e modalità di versamento

17/11/2025

Contributi per alloggi ai lavoratori del turismo: rettifica

17/11/2025

Riallineamento contabile-fiscale, Assonime chiarisce le novità

17/11/2025

Credito d’imposta ZES Unica 2025: obbligo di comunicazione integrativa dal 18 novembre

17/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy