Nullo l’atto di accertamento con delega in bianco

Pubblicato il 15 luglio 2017

In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni, di cui all’art. 42 del DPR. n. 600/1973, deve obbligatoriamente indicare il nominativo del delegato, a pena di nullità; tale nullità comporta quella dell’atto impositivo.

Quindi la delega di firma non può esplicitarsi in un ordine di servizio in bianco, che indichi solo la qualifica professionale del delegato senza permettere di verificare facilmente l’esistenza dei poteri in capo al sottoscrittore.

L’assunto arriva dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 17196 del 12 luglio 2017.

La decisione ha inoltre messo in evidenza che spetta all’agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega.

L’ordinanza 17196/2017 segue l’orientamento ormai fissato dalla giurisprudenza per cui l’atto di accertamento deve contenere una delega nominativa cosicché il contribuente possa individuare i poteri del sottoscrittore.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy