Nuova riduzione del tasso medio di tariffa INAIL

Pubblicato il 09 ottobre 2014 Il Presidente dell’INAIL, con determina n. 286 del 26 settembre 2014, ha approvato la proposta di nuovo testo dell’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010, che ne costituisce parte integrante.

Il nuovo articolo 24 - relativo all’oscillazione del tasso medio per prevenzione - prevede che, trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possa applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori–anno       Riduzione

Fino a 10                      28%

Da 11 a 50                   18%

Da 51 a 200                 10%

Oltre 200                       5%

Ulteriore novità è rappresentata dall’utilizzo della PEC per la comunicazione al datore di lavoro del provvedimento di concessione e di annullamento della riduzione.

La determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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