Nuova rottamazione delle entrate locali 2026: guida operativa IFEL

Pubblicato il 28 gennaio 2026

La definizione agevolata delle entrate locali, introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi 102-110), costituisce uno strumento autonomo di gestione delle entrate affidato alla potestà regolamentare degli enti locali. La disciplina statale non prevede alcun collegamento con la rottamazione nazionale dei carichi erariali, che continua a operare separatamente nell’ambito dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

I Comuni possono applicare la definizione agevolata alle sole entrate tributarie e patrimoniali di propria competenza, gestite direttamente o affidate a concessionari iscritti all’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate locali. Restano invece esclusi in modo tassativo i carichi già affidati all’agente nazionale della riscossione, che seguono esclusivamente la disciplina della rottamazione-quinquies statale.

In tale quadro si colloca la nota dell’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – ANCI), pubblicata il 27 gennaio 2026, che fornisce:

Autonomia degli enti e rapporto con la sanatoria statale

Uno dei profili centrali affrontati dalla nota IFEL riguarda il rapporto con la definizione agevolata nazionale dei carichi erariali (cosiddetta Rottamazione-quinquies). L’Istituto chiarisce che non è consentito agli enti locali estendere o richiamare la sanatoria statale, né prevedere nel regolamento comunale obblighi o effetti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ne consegue che la definizione agevolata locale può riguardare esclusivamente le entrate comunali gestite direttamente dall’ente o affidate a concessionari locali, restando definitivamente esclusi i carichi attribuiti all’agente nazionale della riscossione.

Ambito oggettivo: entrate definibili

L’ambito oggettivo della definizione agevolata locale è delineato in modo ampio dalla Legge di bilancio 2026, che consente ai Comuni di intervenire su quasi tutte le entrate proprie, tributarie e patrimoniali, purché rientranti nella sfera di gestione dell’ente. La sanatoria comunale può infatti riguardare esclusivamente le entrate disciplinate, accertate e riscosse dal Comune, direttamente o tramite concessionari iscritti all’Albo per la riscossione delle entrate locali.

Restano invece espressamente escluse dalla definizione agevolata le entrate affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che continuano a essere regolate dalla rottamazione-quinquies nazionale, nonché l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le addizionali ai tributi erariali e le compartecipazioni, trattandosi di entrate sottratte alla potestà regolamentare comunale.

In questo perimetro, i Comuni possono prevedere forme di definizione agevolata per l’IMU e la TARI, per il Canone unico patrimoniale, per gli oneri di urbanizzazione, per le tariffe e le rette dei servizi comunali – tra cui asili nido e mense scolastiche – nonché per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada, qualificate come entrate patrimoniali di diritto pubblico. La disciplina si estende, infine, a tutte le altre entrate patrimoniali comunali, nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento adottato dall’ente.

Cosa può essere scontato e cosa resta dovuto

La definizione agevolata delle entrate comunali si caratterizza per un perimetro di agevolazione più contenuto rispetto alle sanatorie del passato, fondato sul principio della intangibilità della quota capitale. La legge di bilancio 2026 consente infatti ai Comuni di intervenire esclusivamente sulle componenti accessorie del credito, senza possibilità di riduzione dell’importo principale dovuto.

In particolare, il regolamento comunale può prevedere:

Resta invece sempre dovuta in misura integrale la quota capitale, vale a dire:

Per alcune entrate sono inoltre previsti limiti specifici. Nel caso del Canone unico patrimoniale, pur potendo il Comune rinunciare agli interessi, non risultano riducibili le indennità e le sanzioni espressamente previste dalla legge, in particolare quelle connesse a occupazioni o impianti abusivi, che hanno natura di corrispettivo e di sanzione autonoma. Analogamente, per l’IMU, la definizione agevolata può riguardare esclusivamente la quota di competenza comunale, restando comunque esclusa la quota riservata allo Stato, salvo il caso in cui quest’ultima sia già confluita in un accertamento comunale definitivo.

Il modello delineato dal legislatore e chiarito dall’IFEL conferma dunque un’impostazione orientata al recupero del gettito senza rinunce sul capitale, nella quale l’agevolazione assume la funzione di incentivo al pagamento e di strumento deflattivo del contenzioso, nel rispetto degli equilibri finanziari dell’ente.

Sanatoria per gli omessi versamenti non ancora accertati

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla Legge di bilancio 2026 riguarda la possibilità per i Comuni di estendere la definizione agevolata anche agli omessi o carenti versamenti di entrate comunali non ancora oggetto di accertamento. In tali casi, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima della notifica di un atto impositivo, beneficiando della riduzione o dell’esclusione di sanzioni e interessi, che sarebbero comunque dovuti nell’ambito delle ordinarie procedure di ravvedimento operoso.

Secondo le indicazioni fornite dall’IFEL, questa modalità di definizione agevolata risulta particolarmente efficace con riferimento alla TARI, per la quale l’importo dovuto è normalmente determinabile con maggiore certezza. Più complessa appare invece l’applicazione all’IMU, soprattutto in relazione agli immobili appartenenti al gruppo catastale “D” (fabbricati industriali, alberghi, centri commerciali), per i quali una quota dell’imposta è riservata allo Stato e, in quanto tale, non può essere oggetto di sanatoria comunale, salvo il caso in cui sia già confluita in un accertamento definitivo dell’ente. A ciò si aggiunge la difficoltà operativa derivante dalla mancata predeterminazione dell’importo dovuto, trattandosi di entrate non ancora formalmente accertate.

La definizione agevolata delle entrate non accertate si configura quindi come uno strumento flessibile, ma da utilizzare con particolare attenzione, richiedendo una puntuale disciplina regolamentare e una valutazione preventiva degli effetti finanziari, in coerenza con gli equilibri di bilancio dell’ente.

Ruolo del regolamento comunale e verifiche di sostenibilità

L’applicazione della definizione agevolata è subordinata all’adozione di un apposito regolamento comunale, approvato dal consiglio e corredato dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.

Il regolamento deve disciplinare in modo puntuale ambito applicativo, modalità di adesione e termini di pagamento, ed essere accompagnato da una valutazione preventiva degli effetti sul bilancio, finalizzata a verificare la sostenibilità finanziaria dell’operazione. In coerenza con le indicazioni IFEL, la definizione agevolata può essere utilizzata solo nel rispetto degli equilibri di bilancio, come strumento straordinario di gestione delle entrate e non come misura ordinaria di politica fiscale locale.

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