Nuova Sabatini, chiarimenti per i settori pesca e acquacoltura

Pubblicato il 12 ottobre 2015

Facendo seguito all'applicazione dei Regolamenti Europei per i settori agricolo, forestale e zone rurali e per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 74940, in data 8 ottobre 2015, con la quale si va ad integrare la precedente circolare direttoriale del 10 febbraio 2014, n. 4567, relativa a termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese appartenenti a tali settori (DM 27 novembre 2013).

Le integrazioni offerte vengono rese dal Mise in relazione ai singoli settori di intervento.

Settori agricolo, forestale e zone rurali

Le agevolazioni sono concesse, per gli investimenti previsti ai seguenti articoli:

- articolo 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;

- articolo 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Le agevolazioni per tali settori sono concesse nel limite massimo del 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27; del 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

Settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Relativamente a tale settore le agevolazioni vengono concesse nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento Ue 1388/2014 per gli investimenti previsti negli articoli (26, 28, 31, 41,42).

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014, ovvero del 50% della spesa totale ammissibile dell’intervento, nonché dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5 di detto Regolamento.

È precisato ulteriormente che, ai fini della concessione delle agevolazioni, le imprese dei suddetti settori non si devono trovare in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”.

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