Nuova soglia Pena da rivalutare

Pubblicato il 11 marzo 2016

Il disvalore di una contestazione per omesso versamento dell’Iva deve essere rivalutato a seguito dell’innalzamento delle soglie di punibilità intervenuto nelle more del giudizio.

Ed infatti, dopo la novella di cui al Decreto legislativo n. 158/2015, la soglia di punibilità per detto reato è stata elevata a 250mila euro, con la conseguenza della necessità di una nuova valutazione della congruità complessiva del trattamento sanzionatorio irrogato, alla luce dello ius superveniens.

La soglia, infatti, svolge la propria funzione sul piano della selezioni categoriale, tanto che la sua elevazione incide, ai fini della rilevanza penale della condotta, sul complessivo ed oggettivo disvalore penale del fatto.

Sentenza annullata con rinvio

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 9936 depositata il 10 marzo 2016 e con la quale è stata accolta la doglianza di un soggetto, imputato per omesso versamento dell’Iva, volta ad evidenziare la sproporzione della pena irrogatagli rispetto alla violazione commessa in considerazione del fatto che, in pendenza del giudizio, la soglia di punibilità del reato in oggetto era stata innalzata a 250mila euro.

La Suprema corte ha aderito a detto rilievo annullando, con rinvio, la condanna che gli era stata impartita dai giudici di merito senza operare alcuna riconsiderazione della pena inflitta, alla luce della mutata soglia penale.

Nel giudizio di rinvio – hanno sottolineato i giudici di legittimità – l’organo giudicante di merito dovrà rivalutare l’entità della pena in relazione al nuovo quadro normativo.

Ciò, tenuto conto dell’ammontare dell’Iva omessa che, nella specie, era pari a poco più dell’attuale doppio della soglia di rilevanza penale.

 

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