Nuove regole per gli impianti a fonti rinnovabili

Pubblicato il 27 novembre 2025

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2025, è stato confermato il decreto legislativo che introduce modifiche integrative e correttive al D.lgs. 190/2024.

Il provvedimento aggiorna e perfeziona la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ampliando il quadro normativo e rendendo più semplici e trasparenti le procedure previste.

Il decreto legislativo n. 178 del 26 novembre 2025 sarà in vigore dal’11 dicembre 2025.

Il provvedimento mira a:

Digitalizzazione delle procedure nel sistema delle fonti rinnovabili

L’articolo 4 del decreto n. 178/2025 interviene in modo significativo sull’articolo 5 del D.lgs. 190/2024, per rendere più fluido, trasparente e uniforme il processo amministrativo relativo all’intero sistema autorizzativo degli impianti da fonti rinnovabili, attraverso l’utilizzo obbligatorio della piattaforma unica digitale SUER.

Dunque tale piattaforma SUER diventa il punto di riferimento unico per tutte le fasi di procedimento riguardanti:

Digitalizzazione dei modelli unici

Un aspetto di grande rilievo riguarda l’introduzione e la piena operatività dei modelli unici semplificati, che rappresentano un passo ulteriore verso l’uniformità e la riduzione degli oneri amministrativi.

I punti salienti sono:

  1. I modelli unici devono essere resi disponibili dal proponente tramite SUER entro 5 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.
  2. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata, adotterà modelli standardizzati per:
  1. I modelli adottati saranno presentati esclusivamente tramite la piattaforma digitale.

Gestione transitoria

Il decreto riconosce che la piattaforma SUER, pur essendo il fulcro del sistema, potrebbe non essere immediatamente operativa in tutte le sue funzioni. Per questo motivo viene prevista una disciplina transitoria:

In questo modo si evita il rischio di blocchi procedurali o rallentamenti durante la fase di transizione tecnologica.ù

Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 178/2025 riorganizza in modo sostanziale il procedimento di Autorizzazione Unica (AU) per gli impianti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di renderlo più lineare, coordinato e rapido.

La prima innovazione riguarda il rapporto con le valutazioni ambientali: la verifica di assoggettabilità a VIA deve svolgersi prima dell’avvio dell’AU, con un termine massimo di 90 giorni, così da evitare sospensioni durante la conferenza dei servizi. L’autorizzazione unica integra al suo interno sia la VIA sia la valutazione di incidenza ambientale, quando necessarie.

Il procedimento diventa realmente “unico”, perché anche i titoli edilizi richiesti per realizzare l’impianto vengono acquisiti all’interno dell’AU.

La documentazione da presentare è meglio definita: tra i requisiti rientra la dimostrazione della disponibilità dell’area, che può essere provata anche tramite contratti preliminari, e la presentazione della documentazione ambientale tramite il modello unico.

Risoluzione alternativa delle controversie: novità

Il decreto 178/2025 introduce un nuovo meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che:

L’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha il compito di definire i nuovi meccanismi ADR.

Procedura

La procedura ADR è:

L’intero percorso è pensato per essere più rapido e meno oneroso di un ricorso formale davanti al TAR.

Controversie risolte tramite ADR

Il meccanismo può essere utilizzato per affrontare dispute relative a:

1. Presentazione telematica di progetti e documentazione (problemi con la piattaforma digitale o con la trasmissione delle pratiche);

2. Accertamento dei vincoli (urbanistici, ambientali, paesaggistici). Dubbi o contestazioni sulla presenza o applicazione dei vincoli disciplinati dall’art. 7;

3. Completezza della documentazione (contestazioni sulla mancanza di atti, elaborati tecnici o allegati richiesti per PAS o Autorizzazione Unica);

4. Applicazione delle procedure semplificate (conflitti sulla corretta applicazione delle semplificazioni per aree idonee e zone di accelerazione);

5. Individuazione del regime amministrativo (divergenze sull’esatta procedura applicabile a un intervento).

Decisioni

Le decisioni vengono prese da decisori extragiudiziali, figure che:

La decisione può essere impugnata:

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