Nuove regole sulle professioni previo test di proporzionalità

Pubblicato il 03 novembre 2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020, il Decreto legislativo n. 142 del 16 ottobre 2020, recante attuazione della direttiva 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Il provvedimento – che si rammenta era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 ottobre 2020 - contiene disposizioni per lo svolgimento della valutazione di proporzionalità, valutazione che andrà effettuata prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, rientranti  nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 206/2007, o prima della modifica di quelle esistenti.

Per espressa previsione, le norme del provvedimento non sono applicabili alle ipotesi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in uno o più atti normativi interni recanti attuazione di corrispondenti atti dell'Unione europea.

Nuove disposizioni non discriminatorie e giustificate da motivi di interesse generale

Tra le altre prescrizioni, si prevede che le nuove disposizioni legislative o regolamentari non possono introdurre discriminazioni, né in via diretta, né in via indiretta, sulla base della nazionalità o della residenza.

Le stesse dovranno anche essere giustificate da motivi di interesse generale. Nel dettaglio, vengono indicate come “obiettivamente giustificate”, le disposizioni connesse a motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica, o da motivi  imperativi  di interesse pubblico (come, tra gli altri, il mantenimento dell'equilibrio  finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia  dell’equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode  e  la  prevenzione dell'evasione  e  dell'elusione  fiscali etc.).

Le nuove regole – si legge, altresì, nel Decreto - devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario.

Le valutazioni di proporzionalità, al fine di salvaguardarne l’effettività e l’imparzialità, dovranno essere svolte da un organo indipendente, nella specie, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy