Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 novembre 2025, ha approvato un nuovo decreto legislativo, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2023/2411.
Il provvedimento introduce, per la prima volta, una tutela unitaria e più solida per le Indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, riprendendo il modello già operativo nel comparto agricolo.
Secondo quanto illustrato dal Ministro Adolfo Urso, l’intervento rafforza il sistema di protezione per produzioni storiche del territorio, come il vetro di Murano, la ceramica di Caltagirone, il merletto goriziano e le campane di Agnone, garantendo standard certificati di qualità e autenticità. Il Ministro ha evidenziato come questa misura rappresenti un riconoscimento concreto del valore delle lavorazioni tradizionali e un presidio per i consumatori.
Il decreto attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la funzione di autorità competente per la gestione nazionale delle procedure di registrazione delle nuove Indicazioni geografiche.
È inoltre istituito un sistema sanzionatorio specifico, finalizzato a contrastare abusi e imitazioni e a tutelare sia i consumatori sia le imprese che rispettano le regole. Tra gli effetti attesi rientrano una maggiore protezione dalle contraffazioni e una migliore presenza sui mercati per i prodotti artigianali e industriali rappresentativi del Made in Italy.
In attesa che venga pubblicato il testo del decreto legislativo approvato il 20 novembre 2025 dal Consiglio dei Ministri, è stato comunicato che a partire dal 1° dicembre 2025 è possibile presentare le domande di registrazione.
Il Regolamento UE 2023/2411, adottato il 18 ottobre 2023 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 ottobre 2023, istituisce per la prima volta un sistema armonizzato di protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali.
Il Regolamento UE 2023/2411, del 18 ottobre 2023, diviene operativo in Italia dal 1° dicembre 2025, data a partire dalla quale sarà possibile avviare le procedure di registrazione.
La disciplina, che si affianca ai regimi già consolidati per i prodotti agricoli e le bevande spiritose, introduce un corpus di norme volto a:
Finalità del nuovo regime
Il regolamento 2023/2411 persegue l’obiettivo di:
NOTA BENE: L’ambito di applicazione esclude espressamente i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose, già disciplinati da normativa settoriale specifica.
Affinché un nome possa essere registrato come IG, è necessario dimostrare il soddisfacimento congiunto dei seguenti requisiti:
Sono esclusi dalla protezione i prodotti contrari all’ordine pubblico.
Il disciplinare di produzione assume un ruolo centrale: deve descrivere metodi produttivi, caratteristiche, delimitazioni territoriali, eventuali requisiti di imballaggio in loco e specifiche di etichettatura, secondo criteri di oggettività e non discriminazione.
Il processo di registrazione si articola in due fasi:
1. Fase nazionale
La domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro d’origine. Tale autorità:
Le procedure nazionali devono essere rapide, trasparenti e proporzionate, con obbligo di pubblicità dei termini e delle modalità applicative.
2. Fase a livello di Unione
L’EUIPO verifica la completezza della domanda, procede alla pubblicazione del documento unico ai fini dell’opposizione e adotta la decisione di registrazione o rigetto.
In casi specifici – ad esempio quando emergono profili di ordine pubblico o implicazioni su relazioni commerciali esterne – la Commissione europea può avocare a sé il potere decisionale.
È inoltre prevista una procedura alternativa di registrazione diretta presso l’EUIPO per gli Stati membri privi di un sistema nazionale di IG e che abbiano ottenuto una dispensa ai sensi dell’art. 19 del regolamento.
Al fine di garantire l’affidabilità del sistema, il regolamento introduce un modello di controllo articolato su due livelli:
Il regolamento richiede inoltre la previsione, da parte degli Stati membri, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro violazioni e pratiche ingannevoli.
La registrazione conferisce una protezione estesa, comprendente:
Il regolamento prevede inoltre l’iscrizione delle IG nel Registro elettronico dell’Unione, accessibile al pubblico e gestito dall’EUIPO.
Tale strumento di tutela, valido in tutto il territorio dell’Unione, riconosce un nuovo titolo di proprietà industriale volto a valorizzare produzioni tradizionali, garantire la riconoscibilità dell’origine e favorire la promozione dei territori su scala internazionale.
Il regime si applica a una pluralità di beni non alimentari caratterizzati da specifiche tecniche consolidate nel tempo. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, manufatti in materiali naturali, articoli lignei o tessili, oggetti in vetro o porcellana, prodotti artigianali in metallo o pelle e ogni altro bene la cui identità sia strettamente connessa alle competenze locali.
Per accedere alla protezione, i prodotti devono rispettare tre condizioni fondamentali:
Per ottenere la registrazione di una IGP, la domanda deve essere presentata principalmente da un’associazione di produttori e deve includere un insieme di documenti tecnici.
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