Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 – introduce il Codice degli incentivi, attuando la delega prevista dall’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.
La legge delega aveva attribuito al Governo il compito di procedere a una revisione organica del sistema degli aiuti alle imprese, con l’obiettivo di razionalizzare il quadro normativo, favorire la semplificazione amministrativa e migliorare l’efficacia delle misure di sostegno.
In attuazione di tali finalità, il nuovo Codice degli incentivi definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi relativi agli interventi agevolativi rivolti alle imprese, stabilendo un quadro uniforme e sistematico applicabile alla programmazione, all’attuazione e al monitoraggio degli incentivi.
Il decreto legislativo 184/2025 disciplina inoltre l’utilizzo della strumentazione tecnica necessaria alla gestione coordinata delle agevolazioni, con particolare riferimento alle piattaforme digitali nazionali dedicate, al fine di garantire maggiore trasparenza, interoperabilità e efficienza nell’intero ciclo di vita degli incentivi.
Il Codice degli incentivi entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, storico riferimento in materia di incentivi alle imprese.
Da notare che l'articolo 19 del Dlgs 184/2025 disciplina il regime differenziato per incentivi fiscali e incentivi contributivi.
Il D.lgs 184/2025 stabilisce che rientrano nel nuovo quadro regolatorio tutte le agevolazioni rivolte alle imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, con esclusione:
Il Codice trova applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.
Tra i principi cardine introdotti si segnalano:
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda il potenziamento del sistema informativo nazionale attraverso l’integrazione di:
Queste infrastrutture costituiscono il cuore del nuovo Sistema Incentivi Italia, che rende disponibili servizi per:
L’interoperabilità tra banche dati pubbliche è espressamente richiesta per ridurre gli oneri a carico delle imprese e migliorare l’efficacia dei controlli.
Il Codice introduce l’obbligo, per ciascuna amministrazione responsabile, di predisporre un Programma degli incentivi, contenente:
Il coordinamento tra amministrazioni centrali e regionali è assicurato dal Tavolo permanente degli incentivi, che opera per favorire la complementarità tra politiche statali e territoriali.
Tutte le misure agevolative non automatiche devono essere attivate tramite bando, redatto secondo un modello standard che contiene elementi essenziali quali:
Il Codice degli incentivi introduce una disciplina uniforme per la previsione di premialità, legate a criteri quali:
Una novità di particolare rilievo è la riserva obbligatoria:
Il Codice disciplina in modo analitico:
Viene previsto il soccorso istruttorio, limitato ai casi in cui l’integrazione non riguardi elementi essenziali o modalità di presentazione difformi dal bando.
La concessione ed erogazione delle agevolazioni seguono procedure differenziate per tipologia di incentivo (contributi, finanziamenti, garanzie, interventi in capitale). Sono previste:
Tutti i controlli devono essere impostati secondo criteri di proporzionalità e rischio.
Particolare rilievo assume la disciplina volta a prevenire fenomeni di delocalizzazione. Il Codice (Dlgs 184/2025) prevede:
Sono previste, inoltre, misure specifiche per gli incentivi che richiedono un impatto occupazionale positivo.
La revoca può essere totale o parziale ed è disposta in caso di:
Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi BCE, con ulteriori 5 punti percentuali nei casi più gravi.
L’articolo 19 del Codice degli incentivi introduce un regime differenziato per incentivi fiscali e incentivi contributivi, riconoscendo la natura peculiare di tali strumenti rispetto alle agevolazioni amministrative ordinarie. L’obiettivo è chiarire quando e come il Codice si applica anche a queste categorie di misure.
Incentivi fiscali con istruttoria valutativa
Gli incentivi fiscali che richiedono un’attività istruttoria valutativa – tecnica, economica o finanziaria – rientrano pienamente nel perimetro del Codice.
Ciò comporta che:
si applicano le norme del Codice su accesso, controlli, revoche, cumulabilità e procedure istruttorie;
restano comunque ferme le modalità di fruizione fiscale stabilite dalla disciplina settoriale (es. modalità di utilizzo del credito d’imposta, compensazione, limiti).
Esempi di tali incentivi:
Il Codice si applica quindi alle fasi amministrative, non alla fase tributaria propriamente detta.
Incentivi fiscali automatici
Per gli incentivi fiscali fruibili automaticamente, senza istruttoria valutativa, il legislatore prevede un regime semplificato.
| Obblighi del beneficiario: |
|
| Obblighi del soggetto competente: |
|
Ulteriori disposizioni
L'attivazione di questi incentivi avviene tramite provvedimenti attuativi dello stesso soggetto competente, che definiscono:
procedure di monitoraggio,
istruzioni operative,
chiarimenti per la corretta fruizione e conservazione del beneficio.
NOTA BENE: Le attività di controllo e recupero restano disciplinate dalla normativa fiscale, non dal Codice.
Incentivi fiscali come aiuti di Stato
Quando gli incentivi fiscali:
costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, oppure
sono erogati in regime de minimis,
essi possono essere attivati solo dopo la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e nei sistemi SIAN e SIPA, da parte dell’Autorità responsabile.
Ciò garantisce:
la verifica del rispetto dei massimali e della normativa europea;
la tracciabilità degli aiuti.
Incentivi contributivi: ambito di applicazione del Codice
Per gli incentivi contributivi (ossia sgravi contributivi che incidono sulla contribuzione datoriale o del lavoratore autonomo), la disciplina del Codice si applica solo in parte:
all’articolo 16 (antidelocalizzazione e tutela occupazionale);
alle disposizioni degli altri capi solo se compatibili.
Il Codice non si applica:
al Programma degli incentivi (art. 4): gli sgravi contributivi non devono essere programmati tramite questo strumento;
alle procedure amministrative ordinarie tipiche degli incentivi non contributivi, se incompatibili con la disciplina previdenziale.
Le regole tecniche e operative restano governate dalla rispettiva normativa INPS/INAIL o leggi settoriali.
Lavoratori autonomi negli incentivi contributivi
Il legislatore chiarisce che i lavoratori autonomi, quando destinatari di incentivi contributivi, accedono alle condizioni previste per le PMI, nei limiti di compatibilità con la disciplina speciale.
Questo significa:
criteri di ammissibilità analoghi a quelli delle PMI, quando possibile;
adeguamenti regolati dalle norme settoriali (es. iscrizione alla Gestione separata o a casse professionali).
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