Codice degli incentivi in vigore dal 2026

Pubblicato il 07 gennaio 2026

In attuazione della delega prevista dalla legge n. 160/2023, il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 184/2025, che introduce il nuovo Codice degli incentivi. Il provvedimento mira a razionalizzare e semplificare il sistema degli aiuti alle imprese, superando la frammentazione normativa del passato e rendendo più efficace l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce il decreto legislativo n. 123/1998, segnando un passaggio chiave nella riforma del sostegno pubblico al sistema produttivo.

Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 – attua la delega prevista dall’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

La legge delega aveva attribuito al Governo il compito di procedere a una revisione organica del sistema degli aiuti alle imprese, con l’obiettivo di razionalizzare il quadro normativo, favorire la semplificazione amministrativa e migliorare l’efficacia delle misure di sostegno.

In attuazione di tali finalità, il nuovo Codice degli incentivi definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi relativi agli interventi agevolativi rivolti alle imprese, stabilendo un quadro uniforme e sistematico applicabile alla programmazione, all’attuazione e al monitoraggio degli incentivi.

Il decreto legislativo 184/2025 disciplina inoltre l’utilizzo della strumentazione tecnica necessaria alla gestione coordinata delle agevolazioni, con particolare riferimento alle piattaforme digitali nazionali dedicate, al fine di garantire maggiore trasparenza, interoperabilità e efficienza nell’intero ciclo di vita degli incentivi.

Da notare che l'articolo 19 del Dlgs 184/2025 disciplina il regime differenziato per incentivi fiscali e incentivi contributivi.

Ambito di applicazione

Il D.lgs 184/2025 stabilisce che rientrano nel nuovo quadro regolatorio tutte le agevolazioni rivolte alle imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, con esclusione:

Il Codice trova applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.

Tra i principi cardine introdotti si segnalano:

Sistema Incentivi Italia: digitalizzazione e interoperabilità

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda il potenziamento del sistema informativo nazionale attraverso l’integrazione di:

Queste infrastrutture costituiscono il cuore del nuovo Sistema Incentivi Italia, che rende disponibili servizi per:

L’interoperabilità tra banche dati pubbliche è espressamente richiesta per ridurre gli oneri a carico delle imprese e migliorare l’efficacia dei controlli.

Programmazione degli incentivi

Il Codice introduce l’obbligo, per ciascuna amministrazione responsabile, di predisporre un Programma degli incentivi, contenente:

  1. gli obiettivi strategici di sviluppo;
  2. l’elenco delle misure attivabili;
  3. il cronoprogramma dei bandi;
  4. il quadro finanziario complessivo.

Il coordinamento tra amministrazioni centrali e regionali è assicurato dal Tavolo permanente degli incentivi, che opera per favorire la complementarità tra politiche statali e territoriali.

Bando-tipo e uniformità delle procedure

Tutte le misure agevolative non automatiche devono essere attivate tramite bando, redatto secondo un modello standard che contiene elementi essenziali quali:

Elementi premianti e riserve a favore delle PMI

Il Codice degli incentivi introduce una disciplina uniforme per la previsione di premialità, legate a criteri quali:

Una novità di particolare rilievo è la riserva obbligatoria:

Accesso alle agevolazioni: digitalizzazione e criteri di selezione

Il Codice disciplina in modo analitico:

Viene previsto il soccorso istruttorio, limitato ai casi in cui l’integrazione non riguardi elementi essenziali o modalità di presentazione difformi dal bando.

Erogazione, controlli e rendicontazione

La concessione ed erogazione delle agevolazioni seguono procedure differenziate per tipologia di incentivo (contributi, finanziamenti, garanzie, interventi in capitale). Sono previste:

Tutti i controlli devono essere impostati secondo criteri di proporzionalità e rischio.

Disciplina antidelocalizzazione e tutela occupazionale

Particolare rilievo assume la disciplina volta a prevenire fenomeni di delocalizzazione. Il Codice (Dlgs 184/2025) prevede:

Sono previste, inoltre, misure specifiche per gli incentivi che richiedono un impatto occupazionale positivo.

Revoche e recupero delle agevolazioni

La revoca può essere totale o parziale ed è disposta in caso di:

Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi BCE, con ulteriori 5 punti percentuali nei casi più gravi.

Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi

L’articolo 19 del Codice degli incentivi introduce un regime differenziato per incentivi fiscali e incentivi contributivi, riconoscendo la natura peculiare di tali strumenti rispetto alle agevolazioni amministrative ordinarie. L’obiettivo è chiarire quando e come il Codice si applica anche a queste categorie di misure.

Incentivi fiscali con istruttoria valutativa

Gli incentivi fiscali che richiedono un’attività istruttoria valutativa – tecnica, economica o finanziaria – rientrano pienamente nel perimetro del Codice.

Ciò comporta che:

Esempi di tali incentivi:

Il Codice si applica quindi alle fasi amministrative, non alla fase tributaria propriamente detta.

Incentivi fiscali automatici

Per gli incentivi fiscali fruibili automaticamente, senza istruttoria valutativa, il legislatore prevede un regime semplificato.

Obblighi del beneficiario:
  • inviare una comunicazione preventiva al soggetto competente, contenente:

    • ammontare totale dell’agevolazione che si intende fruire;

    • presunta ripartizione negli anni di utilizzo del beneficio;

    • eventuali ulteriori dati richiesti dalla specifica misura fiscale.

Obblighi del soggetto competente:
  • trasmettere periodicamente (di norma mensilmente) tali informazioni al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa agevolativa, secondo quanto previsto dalla L. 196/2009.

Ulteriori disposizioni

L'attivazione di questi incentivi avviene tramite provvedimenti attuativi dello stesso soggetto competente, che definiscono:

NOTA BENE: Le attività di controllo e recupero restano disciplinate dalla normativa fiscale, non dal Codice.

Incentivi fiscali come aiuti di Stato

Quando gli incentivi fiscali:

essi possono essere attivati solo dopo la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e nei sistemi SIAN e SIPA, da parte dell’Autorità responsabile.

Ciò garantisce:

Incentivi contributivi: ambito di applicazione del Codice

Per gli incentivi contributivi (ossia sgravi contributivi che incidono sulla contribuzione datoriale o del lavoratore autonomo), la disciplina del Codice si applica solo in parte:

Il Codice non si applica:

Le regole tecniche e operative restano governate dalla rispettiva normativa INPS/INAIL o leggi settoriali.

Lavoratori autonomi negli incentivi contributivi

Il legislatore chiarisce che i lavoratori autonomi, quando destinatari di incentivi contributivi, accedono alle condizioni previste per le PMI, nei limiti di compatibilità con la disciplina speciale.

Questo significa:

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