Nuovo Gruppo Iva. Identificazione ai fini doganali, indicazioni operative

Pubblicato il 27 dicembre 2018

Un comunicato congiunto Entrate-Dogane del 24 dicembre 2018 fornisce indicazioni sulla disciplina del Gruppo Iva (Titolo V-bis del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 e decreto ministeriale del 6 aprile 2018), operativa dal 1° gennaio 2019 e oggetto di prime indicazioni con la circolare 19/E del 31 ottobre 2018.

Nuovo soggetto passivo d’imposta collettivo: il Gruppo Iva

Il nuovo soggetto passivo d’imposta collettivo “Gruppo Iva” si costituisce in forza dell’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall'articolo 70-ter del d.P.R. n. 633.

E' dotato di un proprio numero di partita Iva e di una propria autonoma iscrizione al Vies.

Modalità in ambito doganale con cui dovrà operare il Gruppo Iva

Le dichiarazioni doganali continueranno a essere presentate da ogni singolo soggetto Iva.

Il singolo soggetto Iva partecipante a un Gruppo Iva:

Settore delle accise. Continuano a spettare all’esercente dell’impianto:

Plafond Iva. Il Gruppo, già dal primo anno di efficacia dell’opzione per la sua costituzione, potrà beneficiare dello status di esportatore abituale in base al plafond maturato da ciascun partecipante, nei limiti dell’ammontare complessivo delle esportazioni e operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti alla costituzione del Gruppo:

Nelle more dell'implementazione dell’apposito programma informatico, in via provvisoria, saranno i Gruppi a trasmettere le dichiarazioni d’intento, indicando necessariamente nei campi Codice fiscale e Partita Iva il loro numero di partita Iva.

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