Nuovo modello AA5/6 per cambio del rappresentante legale

Pubblicato il 18 novembre 2025

Il provvedimento prot. n. 491453 del 17 novembre 2025 modifica il precedente avente prot. 189273 e datato 21 dicembre 2009, relativo al modello AA5/6, utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche che non sono obbligati alla dichiarazione IVA per:

Nel provvedimento del 2009 è stato introdotto il modello AA5/6, destinato ai soggetti diversi dalle persone fisiche che non sono tenuti alla dichiarazione di inizio attività IVA. Tale modello costituisce lo strumento ufficiale per richiedere l’attribuzione del codice fiscale, comunicare variazioni dei dati già dichiarati e notificare operazioni societarie quali fusioni, concentrazioni, trasformazioni o estinzioni.

Le principali modifiche introdotte con il provvedimento prot. n. 491453/2025 ed in vigore dal 18 novembre 2025 riguardano l’aggiornamento delle istruzioni del modello AA5/6, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sulle comunicazioni inviate dai soggetti diversi dalle persone fisiche. Particolare attenzione viene posta alle operazioni societarie – come fusioni, trasformazioni ed estinzioni – e, soprattutto, alle variazioni del rappresentante legale, che richiedono una verifica puntuale e documentata.

L’intento è duplice: garantire che le informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate siano sempre corrette e facilmente verificabili e, allo stesso tempo, rendere più chiari e accessibili ai contribuenti gli strumenti normativi e le procedure amministrative, in linea con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente.

Modalità di presentazione del modello

Il modello AA5/6 può essere presentato all’Agenzia delle Entrate con diverse modalità, pensate per semplificare l’invio e adattarsi alle esigenze dei contribuenti.

Richiesta del codice fiscale

Per ottenere l’attribuzione del codice fiscale, il modello può essere presentato in modo molto flessibile:

Comunicazione di variazione dati

Quando si devono comunicare variazioni dei dati già trasmessi:

Nei casi più rilevanti — fusioni, concentrazioni, trasformazioni o estinzioni — la trasmissione telematica diventa obbligatoria senza eccezioni.

Cambio del rappresentante legale

Per le variazioni che riguardano il rappresentante legale valgono regole più stringenti. Il modello può essere presentato solo:

In questi casi devono essere allegati:

Obbligo per gli intermediari abilitati

Gli intermediari che trasmettono il modello per via telematica devono sempre rilasciare al contribuente una copia cartacea conforme, per garantire trasparenza e tracciabilità della trasmissione.

Testo coordinato

Per dare piena attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – che stabilisce l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di adottare tutte le misure necessarie a garantire ai contribuenti una conoscenza completa e facilmente fruibile delle norme tributarie, anche attraverso la redazione di testi coordinati da rendere disponibili presso ogni ufficio – è stato elaborato un testo coordinato, con funzione esclusivamente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 189273 del 21 dicembre 2009.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Recesso escluso per chi ha concorso all’operazione societaria

18/11/2025

Sostenibilità, proroga degli obblighi ESRS e nuove regole per la rendicontazione

18/11/2025

CNF, aggiornamenti su elenco avvocati certificatori del rischio fiscale

18/11/2025

Vigilanza: nuove ispezioni 2025 su cooperative agricole e mutuo soccorso

18/11/2025

Visto di conformità: confermata la riserva alle professioni ordinistiche

18/11/2025

Somministrazione a tempo indeterminato: il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di indennità di disponibilità

18/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy