Obbligazioni da adempiere presso il creditore

Pubblicato il 14 settembre 2016

Il massimo Collegio di legittimità ha spiegato che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, ai sensi dell’articolo 1182, terzo comma, del Codice civile, sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, ossia, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale.

I presupposti della liquidità, in detto contesto, sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone l’articolo 38, ultimo comma, del Codice di procedura civile.

Il principio sopra esposto – hanno puntualizzato altresì le Sezioni unite civili di Cassazione nella sentenza n. 17989 depositata il 13 settembre 2016 – vale agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’articolo 1219, comma secondo, n. 3, del Codice civile, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’articolo 20, ultima parte, del Codice processuale civile.

Liquidità somma

La Suprema corte ha, quindi, precisato come per somma dovuta “liquida” debba intendersi che la medesima risulti dal titolo e non sia quindi necessario, per la sua determinazione, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale.

Il relativo ammontare potrà risultare direttamente dal titolo originario oppure, indirettamente dallo stesso, nel caso questo indichi il criterio o i criteri da applicare per determinare l’importo.

E detti criteri debbono essere “stringenti”, tali, ossia, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto.

Qualora, difatti, il risultato dell’applicazione non fosse “obbligato”, residuando ossia un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido dato che quel margine non potrebbe essere superato se non attraverso un ulteriore titolo.

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