Obblighi di comunicazione al Fisco: per i professionisti non vi sono semplificazioni

Pubblicato il 06 gennaio 2011 Dal 2011 scattano le nuove regole per le comunicazioni al Fisco dei dati relativi alle operazion fatturate,i effettuate e ricevute dai professionisti.

L’adempimento, però, per l’anno 2010 è subordinato ad un vincolo: esso scatta solo nel caso in cui gli importi fatturati siano pari o superiori a 25mila euro. Tale semplificazione è stata introdotta dal provvedimento delle Entrate del 22 dicembre 2010, che, in aggiunta, ha previsto, sempre per il 2010, che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni la cui fattura non è indispensabile.

Dunque, le comunicazioni che dovranno essere spedite entro il prossimo 31 ottobre 2011 (primo adempimento) non dovrebbero essere molto numerose. Inoltre, per vedere se l’importo fatturato raggiunge o meno la soglia da cui scatta l’adempimento, è necessario far riferimento all’importo “unitario”, come richiamato anche nel provvedimento direttoriale citato.

La semplificazione citata non può, però, mai riferirsi al caso dei professionisti, che sono sempre tenuti ad emettere fattura, secondo quanto disposto dall’articolo 21 del decreto Iva. L’obbligo di comunicazione in questo caso riguarderà esclusivamente l’importo fatturato dal professionsita e non quello eventualmente complessivamente maturato per la consulenza prestata per l’intero anno.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy