Obblighi di comunicazione al Fisco: per i professionisti non vi sono semplificazioni

Pubblicato il 06 gennaio 2011 Dal 2011 scattano le nuove regole per le comunicazioni al Fisco dei dati relativi alle operazion fatturate,i effettuate e ricevute dai professionisti.

L’adempimento, però, per l’anno 2010 è subordinato ad un vincolo: esso scatta solo nel caso in cui gli importi fatturati siano pari o superiori a 25mila euro. Tale semplificazione è stata introdotta dal provvedimento delle Entrate del 22 dicembre 2010, che, in aggiunta, ha previsto, sempre per il 2010, che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni la cui fattura non è indispensabile.

Dunque, le comunicazioni che dovranno essere spedite entro il prossimo 31 ottobre 2011 (primo adempimento) non dovrebbero essere molto numerose. Inoltre, per vedere se l’importo fatturato raggiunge o meno la soglia da cui scatta l’adempimento, è necessario far riferimento all’importo “unitario”, come richiamato anche nel provvedimento direttoriale citato.

La semplificazione citata non può, però, mai riferirsi al caso dei professionisti, che sono sempre tenuti ad emettere fattura, secondo quanto disposto dall’articolo 21 del decreto Iva. L’obbligo di comunicazione in questo caso riguarderà esclusivamente l’importo fatturato dal professionsita e non quello eventualmente complessivamente maturato per la consulenza prestata per l’intero anno.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy