Obbligo di notifica telematica se la Pec è indicata senza specificazioni

Pubblicato il 28 novembre 2014 Con sentenza n. 25215 del 27 novembre 2014, la Corte di cassazione ha ricordato come, ai sensi dell'articolo 366 del Codice di procedura civile, la notificazione di un controricorso in cassazione possa essere validamente effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione nel caso manchi, nel testo del ricorso, l'elezione del domicilio in Roma da parte del ricorrente e se questi non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Notificazione presso la cancelleria, controricorso ammissibile

Nel caso esaminato, è stato ritenuto ammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria della Corte di legittimità in un contesto in cui il ricorrente non aveva eletto domicilio a Roma e aveva fatto riferimento alla Pec nell'intestazione del ricorso ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.

E secondo la Suprema corte, mentre l'indicazione della Pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo per il notificante di utilizzare la notificazione in forma telematica, non altrettanto può dirsi nel caso di inequivocabile riferimento alle sole comunicazioni inviate dalla cancelleria.

In ogni caso – hanno precisato i giudici di legittimità - anche ipotizzando l'irritualità della notifica, la nullità, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere dichiarata stante il raggiungimento dello scopo, atteso che il ricorrente aveva ammesso di aver avuto conoscenza del controricorso, inviatogli via fax dalla cancelleria.
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