Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il parere del Ministero

Pubblicato il 03 novembre 2022

Con l’Interpello n. 2 del 26 ottobre 2022, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito avanzato dalla Regione Lazio in tema di obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18, comma 1 lettera c) e ex art. 41 del Dlgs n. 81/2008.
Vediamo i termini della questione e la risposta del Ministero.

Il quesito della Regione Lazio

L’interpello della Regione Lazio era volto a conoscere il parere in merito all'obbligo di sorveglianza sanitaria gravante sul datore di lavoro e, in particolare:

La risposta del Ministero

Analizzando il combinato disposto degli articoli 18, 20, 25, 28 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero ne offre una interpretazione rigida ritenendo che:

In ragione di tutto ciò, il Ministero ritiene, dunque, che sussistano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che la sorveglianza sanitaria si inserisca a pieno titolo in tale ambito.

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