Proroga delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale

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Proroga delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, l'Istituto assicurativo ha prorogato al 30 aprile 2021 gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale delle lavoratrici e dei lavoratori c.d. fragili.

Invero, ai sensi del predetto art. 83, “fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  41  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  garantire  lo  svolgimento  in sicurezza delle attivita' produttive e commerciali  in  relazione  al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello  stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio nazionale, i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  assicurano  la sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei   lavoratori   maggiormente esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell'età  o   della condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilità  che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

La sorveglianza sanitaria eccezionale consiste nel sottoporre a visita del medico competente, nominato dal datore di lavoro, i lavoratori in questione per determinare l’effettiva condizione di fragilità al fine di predisporre le misure necessarie per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per i datori di lavoro che non hanno provveduto alla nomina del medico competente, in quanto non obbligati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si prevede la possibilità di richiedere la visita medica alle sedi territoriali dell’Inail che la effettueranno con i propri medici del lavoro.

A seguito di giudizio di idoneità del lavoratore, il medico fornirà le soluzioni maggiormente cautelative per limitare il rischio di contagio da Covid-19. Diversamente, nell’impossibilità di garantire piani di protezione adeguati il lavoratore verrà dichiarato temporaneamente inidoneo a svolgere l’attività lavorativa.

In data 2 marzo 2021, l’Inail comunica, sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Avvisi e scadenze”, la proroga fino al 30 aprile 2021 delle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del Decreto Legge 31 dicembre 2021, n. 183, art. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

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