Occultamento di documentazione obbligatoria. Non rileva la successiva presentazione

Pubblicato il 14 dicembre 2017

Deve essere considerato responsabile del reato previsto dall'art. 10 del dlgs n. 74/2000 il professionista che occulta la documentazione contabile obbligatoria, al fine di evadere le imposte su redditi e non consentire la ricostruzione del patrimonio reddituale da parte della Guardia di Finanza. Non rileva la successiva presentazione della documentazione all’Agenzia delle Entrate.

Nei fatti, ad un professionista era stato imputato di non conservare presso i propri studi professionali o presso il commercialista la documentazione fiscale che obbligatoriamente va tenuta.

Condannato dalla Corte territoriale, il professionista lamentava:

Per la Cassazione si ha occultamento per ogni sottrazione della documentazione alla verifica

In merito ai motivi di ricorso presentati, la Cassazione – con sentenza 55476 del 13 dicembre 2017 – precisa che il reato previsto dall'art. 10 del dlgs n. 74/2000 può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione: la differenza ha effetti sul momento consumativo del delitto visto che la distruzione è un reato istantaneo, mentre l’occultamento rientra tra i reati permanenti, la cui flagranza si estende fino al momento dell’accertamento fiscale.

Per aversi occultamento è sufficiente la semplice assenza dal luogo dove dovrebbe essere custodita e la sua omessa presentazione da parte del contribuente in sede di verifica fiscale.

Il fatto che il professionista abbia, successivamente alle verifiche della Guardia di finanza, recuperato la documentazione inizialmente non esibita, può solo valere a interrompere una flagranza ancora in atto “ma non può certamente valere a escludere il perfezionamento del reato, essendo questo già perfezionato sin dal momento in cui l'occultamento o, a seconda dei casi, la distruzione si sono realizzati”.

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