Officine elettriche da fonti rinnovabili: stop vidimazione dei registri

Pubblicato il 23 ottobre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) introduce una semplificazione importante per le officine di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 52, comma 3, lettera b), del Testo Unico Accise (TUA).

A partire dal prossimo esercizio finanziario, stabilisce la circolare n. 27 del 21 ottobre 2025, gli esercenti officine elettriche che non generano carico di imposta potranno tenere i registri d’officina senza preventiva vidimazione da parte dell’Ufficio delle Dogane competente.

 L’obiettivo è snellire gli adempimenti per gli impianti di autoproduzione “verdi”, in linea con le semplificazioni già introdotte nel 2020 per gli impianti minori del settore oli minerali.

Condizioni per l’esonero dalla vidimazione

La semplificazione si applica solo se l’officina rispetta tutte le seguenti condizioni:

Modalità semplificate di tenuta dei registri

Gli esercenti che beneficiano dell’esonero devono comunque osservare precise regole operative:

Obblighi che restano invariati

Anche per gli impianti in regime semplificato restano in vigore gli obblighi di:

  1. denunciare le variazioni impiantistiche entro 30 giorni;
  2. sottoporre a verificazione triennale i sistemi di misura fiscali;
  3. conservare registri e documentazione per almeno cinque anni.

Decorrenza e ambito di applicazione

Le nuove regole si applicano ai registri scritturati nel corso del 2026.

L’esonero non riguarda le officine:

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