OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” Modello operazioni di copertura semplici se c'è allineamento

Pubblicato il 28 giugno 2017

Nella Newsletter di maggio pubblicata dall'Organismo italiano di contabilità è contenuta una bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento in merito all’OIC 32 “Strumenti Finanziari Derivati”.

L'Oic invita ad inviare eventuali osservazioni su tale bozza di risposta entro il 30 giugno 2017.

Relazioni di copertura semplici

L'Oic si è espresso sulle relazioni di copertura semplici trattate in alcuni paragrafi del principio contabile suddetto.
L'OIC 32 contiene alcuni paragrafi relativi alle coperture semplici, poste in essere mediante strumenti finanziari derivati che hanno caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento coperto quali, scadenza, importo nominale, data di regolamento dei flussi finanziari e sottostante.

Il quesito sollevato riguardava la possibilità di applicare il modello contabile previsto per le operazioni di copertura semplici a tutte le coperture di flussi finanziari nel caso sussista piena identità tra elemento coperto e strumento di copertura, ad eccezione della scadenza (esempio, venti anni il finanziamento e cinque anni il derivato).

Conclusioni dell'Oic

Nella bozza di risposta offerta ad una precisazione circa il principio OIC 32, l'Organismo italiano di contabilità specifica che il modello semplificato può essere attivato quando le scadenze dei flussi finanziari di cassa designati come elemento coperto coincidono, o sono strettamente allineate a quelle dello strumento di copertura, e sono soddisfatti tutti gli altri criteri previsti dai paragrafi 101 e 102 dell’OIC 32.

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