Ok al documento nuovo idoneo ad incidere sul giudizio di merito

Pubblicato il 19 dicembre 2014 Nell'ambito del giudizio di legittimità, non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi del giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello “ius superveninens”, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.

E' questo il principio richiamato dalla Corte di legittimità, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 52507 del 18 dicembre 2014 e sulla cui base è stata annullata, con rinvio, una decisione di merito in conseguenza della produzione, da parte del ricorrente, di un nuovo documento ritenuto come “destinato profondamente ad incidere sul giudizio espresso dai giudici di merito nel processo in esame”.

Rinvio del dibattimento notificato al difensore

Nel testo della medesima decisione è stato, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui il decreto con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta.
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