Ok al perfezionamento del ravvedimento se è inequivoca la volontà del contribuente

Pubblicato il 23 aprile 2012 Con la sentenza n. 8/01/12 del 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello avanzato dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici di primo grado avevano confermato l’operatività di un ravvedimento operoso a cui un contribuente era ricorso per regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco relativamente ad alcuni acconti Ires e Irap.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’istituto premiale non poteva dirsi perfezionato in quanto, nel versamento dell’importo corrispondente, il contribuente medesimo era incorso in un errore nel calcolo degli interessi che lo aveva portato a pagare un importo inferiore a quello dovuto.

I giudici regionali, per contro, hanno ritenuto che, nella specie, il perfezionamento del ravvedimento potesse essere desunto in considerazione della verifica dell’inequivocabile volontà del contribuente di avvalersi dell’istituto premiale, e ciò, a prescindere dal puntuale versamento di tutti gli importi dovuti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI: quando è possibile il ripristino dell’indennità? La parola alla Cassazione

27/08/2025

Contratto preliminare: no all'Iva sul deposito cauzionale

27/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

27/08/2025

Licenziamento orale non provato? Assenza ingiustificata

27/08/2025

Fondo Dote Famiglia 2025: contributi sportivi per minori con ISEE basso

27/08/2025

Importazioni ICS2: deroga temporanea per trasporto stradale e ferroviario

27/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy