Ok al riconoscimento del danno esistenziale accanto a quello morale

Pubblicato il 22 novembre 2012 Con la sentenza n. 20292 depositata il 20 novembre 2012, la Corte di cassazione, Terza sezione civile, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano liquidato, in favore della madre, del padre e dei fratelli di un soggetto, terzo trasportato, che era deceduto a seguito di un sinistro stradale, una voce di risarcimento specifica per il danno di natura esistenziale oltre a quello morale, altresì, riconosciuto.

Per la Corte, in particolare, anche in assenza di un danno biologico è possibile, in astratto, la configurabilità sia di un danno morale soggettivo da sofferenza interiore che di un possibile danno “dinamico-relazionale” circoscritto nel tempo. In ogni caso – si legge nel testo della decisione – è sempre necessario che il giudice di merito operi una rigorosa analisi sia dell’aspetto interiore del danno e, quindi, della sofferenza morale patita, sia dell’impatto modificativo in pejeus sulla vita quotidiana, cosiddetto danno esistenziale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy