Ok alla nomina del liquidatore senza verbale notarile

Pubblicato il 15 giugno 2011 L'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Irdcec) ha pubblicato, ieri 14 giugno, il documento n. 11 del giugno 2011 dal titolo “La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione”. 

Il testo del documento analizza le varie problematiche che caratterizzano la procedura dell'operazione di liquidazione, con particolare attenzione alla liquidazione di società a responsabilità limitata.

La prima questione che viene posta riguarda il ruolo da attribuire al verbale notarile in sede di nomina e revoca del liquidatore.  Sul punto gli esperti, partendo dal dato letterale dell'articolo 2487 del Codice civile, ritengono che la relativa delibera assembleare non richieda alcuna particolare forma; non risulta, dunque, che la stessa delibera debba essere redatta da parte di un notaio, fatti salvi i casi in cui si proceda anche alla modifica dell'atto costitutivo o dello statuto o quando non operano cause di scioglimento legali o automatiche.

Conseguentemente – si legge nel testo del documento – “è da considerarsi legittima la delibera assembleare mediante la quale siano stati nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l'ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall'articolo 2484 Codice civile, che non rappresentino un'espressione della volontà dei soci tesa a modificare l'atto costitutivo societario”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in Gazzetta Ufficiale

03/12/2025

Mercati online ed e-commerce. Corte UE: responsabilità rafforzata sulla privacy

03/12/2025

CCNL Panificazione: aumenti anche per le aziende aderenti a FIPPA

03/12/2025

Quando i boschi non sono luoghi di lavoro? I chiarimenti del Ministero

03/12/2025

Versamenti di fine anno per libretto famiglia e prestazioni occasionali. Chiarimenti Inps

03/12/2025

Divieto di licenziamento: certificato di gravidanza anche solo in sede di ricorso

03/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy