Ok alla notifica dell’atto impositivo effettuata solo al curatore

Pubblicato il 26 febbraio 2013 Con ordinanza n. 4257 del 20 febbraio 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici della Commissione tributaria regionale di Roma avevano annullato un atto impositivo in considerazione della circostanza che lo stesso era stato notificato esclusivamente al curatore della società fallita e non al legale rappresentante della medesima.

I giudici regionali avevano giustificato la loro decisione facendo riferimento ad una precedente pronuncia di Cassazione, la n. 2910/2009. Sentenza, questa, che secondo la Suprema corte era stata “travisata” dall’organo giudicante nel merito in quanto, nella specie, “il giudice non avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli atti impositivi per omessa notifica alla società fallita, ma avrebbe dovuto affermare la legittimazione della società fallita ad impugnare gli atti impositivi, nonché la tempestività dell'impugnazione, procedendo all'esame delle ragioni di merito dell'impugnazione”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy