Ok all’accertamento induttivo in presenza di fatture non complete

Pubblicato il 03 marzo 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 3259 del 2 marzo 2012 – in presenza di fatture a cui manchino i requisiti normativi imposti dalla legge, è il contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, “non potendo essa ritenersi fornita con l'esibizione di fatture carenti di elementi indispensabili ai fini dell'identificazione dell'operazione posta in essere”.

L’ipotesi di specie, infatti, si differenzia dal caso di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, per le quali è l’amministrazione gravata dell'onere di provare che le relative operazioni non siano, in realtà, mai state poste in essere.

Sulla scorta di dette considerazioni, la Corte di legittimità ha ribaltato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale di Bologna aveva ritenuto illegittimo un accertamento induttivo spiccato a carico di un'azienda a seguito dell’emissione di fatture prive dei dati prescritti dall'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 quali, in particolare, la natura, la quantità e qualità dei beni.

L’omessa indicazione dei dati di specie integrava – a detta della Cassazione – “quelle gravi irregolarità che, ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, legittimano l'amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento induttivo del reddito imponibili”.
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