OK all’utilizzo della parte comune che non alteri la destinazione del bene

Pubblicato il 20 febbraio 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 869 del 23 gennaio 2012, hanno rigettato il ricorso presentato da un condominio avverso la decisione con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato illegittima una delibera condominiale di revoca del permesso, concesso nel 1991 ad un condomino, di occupare una porzione del cortile comune con tavolini da bar.

La Suprema corte, in particolare, ha ritenuto corretta la lettura contenuta nella decisione del Tribunale secondo cui era da escludere che la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello spazio e del tempo dell’occupazione, costituisse un uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomarne la possibilità di fruizione da parte degli altri condomini.

Ed infatti, l’utilizzo delle parti comuni dell’edificio spetta ad ogni condomino nel modo che ritenga più opportuno, sempre che, come nella specie, l'utilizzo concreto delle stesse non ne pregiudichi la naturale destinazione e consenta il godimento del bene anche agli altri comproprietari.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy