Omessa citazione dei testi non giustificabile dalla malattia

Pubblicato il 09 giugno 2015

L'adempimento dell'intimazione dei testi rientra fra le attività delegabili dal difensore, il quale ben può farsi rappresentare anche in udienza.

Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto ex articoli 208 del Codice di procedura civile e 104 delle relative Disposizioni di attuazione, la mera allegazione di certificato medico non comporta, ipso facto, la giustificazione dell'omesso tempestivo svolgimento della relativa attività difensiva.

Sulla base di questi assunti la Corte di cassazione, con sentenza n. 11819 dell'8 giugno 2015, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto valida la motivazione della “malattia” avanzata da un difensore per giustificare l'omessa tempestiva citazione dei testi per l'udienza appositamente fissata all'incombente istruttorio dell'esame testimoniale.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Penne spazzole e pennelli - Ipotesi di rinnovo del 23/3/2026

06/05/2026

Ccnl penne spazzole pennelli. Rinnovo

06/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit Cisal - Stesura del 21/1/2026

06/05/2026

Cassazione: quando il demansionamento diventa mobbing

06/05/2026

Tax free shopping, validazione unica delle fatture IVA da luglio 2026

06/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Stesura 21 gennaio 2026

06/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy