Omesse ritenute depenalizzate retroattivamente

Pubblicato il 09 aprile 2016

Sotto soglia condotta non più reato

L’omesso versamento all’Inps delle somme trattenute dal datore sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, qualora non ecceda il limite delle 10mila euro annue, costituisce esclusivamente un illecito amministrativo.

Ciò per effetto della depenalizzazione operata dall’articolo 3 del Decreto legislativo n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio.

Inoltre, l’articolo 8 di quest’ultimo decreto pone una deroga al principio di irretroattività di cui all’articolo 1 della Legge n. 689/1981, disponendo che le previsioni sostitutive di sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della novella normativa, purché il procedimento penale nono sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabile.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14487 depositata l’8 aprile 2016.

Condanna annullata senza rinvio

Con la decisione in oggetto, in particolare, è stato disposto l’annullamento, senza rinvio, della sentenza di condanna penale disposta nei confronti dell’imputato per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute ai lavoratori in relazione a diverse annualità, per una complessiva somma di circa 7mila euro.

Nel dettaglio, per gli omessi versamenti delle mensilità precedenti l’ottobre 2008 è stata rilevata la maturazione del termine prescrizionale prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 8/2016 e, dunque, in relazione alle violazioni del periodo di riferimento la sentenza è stata annullata con la formula "perché il fatto è estinto per prescrizione".

Per le condotte successive, invece, la condanna è stata annullata con la motivazione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” proprio alla luce del recente intervento di depenalizzazione.

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