Omesso versamento di ritenute, quando scatta il reato?

Pubblicato il 07 settembre 2017

La sezione feriale penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39882 del 6 settembre 2017, si è occupata dell’arco temporale da prendere in considerazione al fine di verificare il superamento della soglia dei 10 mila euro, oltre il quale scatta la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute.

Analizzando il caso di un omesso versamento all’Inps di ritenute previdenziali praticate ai lavoratori, da parte di un datore di lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto necessario chiarire quali mesi vanno considerati per far scattare l’illecito penale, assumendo in tal senso una posizione divergente rispetto a quella esposta nella lettera circolare n. 9099/2016 dal Ministero del Lavoro.

Norma di riferimento

Il Dlgs n. 8/2016 (art. 3, comma 6) stabilisce che la soglia spartiacque è quella dei 10mila euro: se in un anno l’omissione supera tale soglia si concretizza l’illecito penale, punibile con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 1.032 euro; se l’importo non versato non supera la soglia dei 10mila euro, si incorre nella sola sanzione amministrativa (da 10 a 50mila euro).

La posizione ministeriale

Il Ministero del Lavoro, nella circolare citata, prende come riferimento unicamente le date di versamento e non quelle del periodo competente di contribuzione. Infatti, partendo dal presupposto che i versamenti contributivi da effettuare all’Inps vanno effettuati entro il giorno 16 del mese seguente a quello di riferimento, il Ministero del Lavoro ha fissato, per convenzione, che il periodo da prendere in considerazione per calcolare se è stata superata o meno la soglia dei 10mila euro di ritenute non versate, va dal 16 gennaio al 16 dicembre.

La conclusione della Cassazione

Nella sentenza n. 9099/2017, la Suprema Corte di Cassazione assume un orientamento diverso rispetto a quello ministeriale, sottolineando che l’anno solare da assumere a riferimento per stabilire la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute previdenziali inizia a gennaio e scade il 16 gennaio dell’anno successivo.

In altri termini, la Cassazione ha voluto ribadire come il superamento della soglia dei 10mila euro è strettamente collegato al periodo temporale dell’anno; pertanto, il reato deve ritenersi perfezionato nel momento e nel mese in cui l’importo non versato - calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio - superi i 10mila euro.

Sempre nella pronuncia in oggetto, si specifica che gli eventuali ulteriori importi non versati oltre la soglia indicata non possono dare luogo ad un secondo illecito nello stesso anno, ma rappresentano “momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata”, con scadenza coincidente con quella prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità (il giorno 16 del mese di gennaio successivo, riferito alle competenze del mese di dicembre). Inoltre, eventuali mensilità non versate e prescritte devono essere comunque valorizzate per calcolare il totale dell’illecito.

L’evidente divergenza tra le due posizioni necessita di un chiarimento.

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