Omesso versamento solo con la prova del rilascio dei Cud

Pubblicato il 10 febbraio 2015 Con sentenza n. 5736 depositata il 9 febbraio 2015, la Corte di cassazione, Terza sezione penale, ha annullato, con rinvio, la condanna per omesso versamento di ritenute certificate disposta dai giudici di merito nei confronti del legale rappresentante di una Spa, accusato di aver omesso, nei termini di legge, le ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell'anno di imposta 2006.

L'imputato si era rivolto ai giudici di Cassazione lamentando che, nella vicenda in esame, la sua responsabilità penale era stata accertata sulla base della mera lettura del modello 770 dallo stesso presentato; per contro, il reato di specie avrebbe potuto essergli contestato solo qualora il mancato versamento fosse accompagnato dall'effettiva dichiarazione del datore di lavoro certificata nel Cud, assente nel caso de quo.

E i giudici di legittimità hanno aderito a questa doglianza precisando che la presentazione del modello 770 non può costituire indizio sufficiente o prova dell'avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituiti prima del termine previsto per presentare la dichiarazione, in quanto il modello non contiene anche la dichiarazione di aver tempestivamente emesso le certificazioni.

Il delitto di omesso versamento, del resto, non punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dal modello 770, ma l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni, ossia dai Cud, rilasciati ai sostituiti.

E il controllo automatizzato della dichiarazione modello 770, in tale contesto, è idoneo solo a dimostrare il mancato versamento delle ritenute, ma non a provare anche l'avvenuto rilascio delle certificazioni.
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