Omicidio volontario per il pirata della strada

Pubblicato il 16 marzo 2011 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 10411 del 15 marzo 2011 – deve essere qualificato come volontario e non colposo il reato addebitabile al pirata della strada che provoca un incidente mortale.

In particolare, i giudici di legittimità hanno annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte di Assise d'appello di Roma aveva derubricato ad omicidio colposo aggravato dall'evento la condanna impartita in primo grado ad un giovane che, durante un inseguimento da parte della Polizia, aveva travolto una vettura uccidendo uno dei passeggeri e ferendone altri tre.

La Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dalla Procura secondo cui, in considerazione delle dinamiche del sinistro e della condotta tenuta dall'imputato nella vicenda, allo stesso andava contestato il più grave reato di omicidio volontario; ed infatti, erano emersi degli elementi, quali l'elevatissima velocità e l'assenza di tracce di frenata, dai quali si poteva desumere un comportamento “univocamente espressivo di una volontà tenacemente protesa alla fuga che, pur nella previsione dell'evento, ne aveva accettato il rischio nella prospettiva dell'impunità”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

Polizze catastrofali: tutte le novità degli emendamenti approvati

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy