Omessi contributi alla Cassa. Sanzioni prescritte in cinque anni

Pubblicato il 14 ottobre 2015

Con ordinanza n. 20585 depositata il 13 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso proposto dalla Cassa forense, avverso la revoca di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un proprio iscritto, per una somma pari agli omessi contributi previdenziali e relative sanzioni, in riferimento ad alcune annualità di iscrizione.

La Corte territoriale, in particolare, facendo applicazione del termine quinquennale di prescrizione, condannava l'iscritto al pagamento di una somma nettamente inferiore rispetto a quella di cui al decreto ingiuntivo, per l'appunto, revocato.

Avverso detta pronuncia, la Cassa ricorrente censurava proprio questo aspetto, ovvero, l'aver i giudici di merito ritenuto applicabile anche alle sanzioni civili, il termine di prescrizione quinquennale (piuttosto che quello ordinario) dettato per le obbligazioni contributive previdenziali dall'art. 3 comma 9 Legge 335/1995.

A sostegno della propria censura, l'Ente previdenziale richiamava un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. 18148/2006) secondo cui, costituendo le sanzioni civili delle obbligazioni di natura diversa rispetto a quelle contributive, alle stesse non si sarebbe dovuto applicare il medesimo termine di prescrizione quinquennale.

Obbligazioni contributive e relative sanzioni, stesso termine di prescrizione 

Ma la Cassazione, nel respingere il ricorso, ha chiarito come detto orientamento sia ormai superato da molteplici e conformi pronunce successive, ove si è ritenuto che in tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (c.d. sanzioni civili), costituisce una conseguenza automatica – legalmente predeterminata – dell'inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva alla quale si somma.

Ne consegue – conclude la Cassazione – che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura dell'obbligazione principale e resta pertanto soggetto al medesimo regime prescrizionale di cinque anni.

Per di più – sostiene la Suprema Corte – anche volendo ammettere una natura differente, ciò non elimina il fondamentale carattere di accessorietà tra le due obbligazioni evocato dalla stessa normativa, di modo che l'individuazione del termine prescrizionale non può che riferirsi alla legge che, nello specifico, regola la materia delle conseguenze dell'inadempimento contributivo.

 

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