L’interrogazione parlamentare n. 5-04298, presentata presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), solleva la questione dell’impatto della riforma del sistema sanzionatorio in materia di omissioni contributive, introdotta dall’articolo 23 del decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).
In particolare, si chiede di valutare gli effetti concreti della riforma in termini di numero di violazioni accertate e di gettito effettivamente riscosso dall’erario, confrontando il periodo anteriore e quello successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina.
Come evidenziato dal Ministero del lavoro nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04298, l’articolo 23 del decreto-legge n. 48 del 2023 ha introdotto un regime sanzionatorio più proporzionato per le omissioni contributive inferiori a 10.000 euro annui.
L’obiettivo perseguito dal legislatore è correggere una sproporzione del sistema precedente, che applicava sanzioni di forte impatto anche a piccole e medie imprese, artigiani e datori di lavoro con ridotta capacità economica.
La norma, pertanto, si colloca in una logica di equità e proporzionalità, garantendo al contempo la tutela dell’interesse erariale ma senza gravare in maniera eccessiva su situazioni di inadempimento di modesta entità.
Secondo i dati forniti dall’INPS, nel periodo antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023, il numero delle sanzioni amministrative accertate per omissioni contributive inferiori a 10.000 euro annui è stato pari a circa 966.000 provvedimenti.
L’importo complessivamente riscosso fino al 4 maggio 2023 ammonta a circa 11 milioni di euro, cifra che evidenzia un gettito contenuto rispetto all’elevato numero di contestazioni.
Con l’introduzione del nuovo regime sanzionatorio, il numero dei provvedimenti sanzionatori emessi è risultato pari a circa 406.000.
Tuttavia, l’importo effettivamente riscosso dall’erario a titolo sanzionatorio ha raggiunto circa 69 milioni di euro, segnalando un incremento significativo del gettito, pur a fronte di un minor numero di sanzioni.
L’INPS ha precisato che tale dato comprende non soltanto l’annualità 2023 – la prima ad essere interamente gestita secondo la nuova normativa – ma anche la rinotifica di provvedimenti relativi ad annualità precedenti, ancora non definiti, ai quali è stato applicato il principio di retroattività in bonam partem, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del codice penale.
NOTA BENE: Per agevolare la comprensione dei dati, è stata messa a disposizione della Commissione una tabella riepilogativa elaborata dall’INPS, contenente le informazioni aggiornate al 21 luglio 2025.
È stato inoltre segnalato che nel periodo dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 le attività di emissione degli atti di accertamento e delle ordinanze-ingiunzione sono state sospese, con esclusione dei casi a rischio prescrizione.
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