Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 6665 del 28 aprile 2026, interviene sui procedimenti di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avviati dopo il 31 marzo 2026 dagli enti provenienti dall’Anagrafe unica delle ONLUS.
Il documento assume particolare rilievo operativo perché chiarisce come devono comportarsi gli Uffici del RUNTS di fronte alle domande presentate tardivamente dalle ex ONLUS, cioè dagli enti che non hanno rispettato il termine fissato per la transizione al nuovo Registro.
Il passaggio centrale della nota è netto: la domanda di iscrizione al RUNTS presentata dopo il 31 marzo 2026 può essere istruita e accolta, se l’ente possiede i requisiti richiesti dalla normativa sul Terzo settore. L’eventuale obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale, conseguente alla perdita della qualifica di ONLUS, non costituisce una condizione per l’iscrizione e non deve essere verificato dagli Uffici RUNTS nell’ambito del procedimento.
Si tratta di un chiarimento importante, perché distingue due piani che rischiavano di sovrapporsi: da un lato, la procedura di iscrizione al RUNTS; dall’altro, gli effetti patrimoniali derivanti dalla mancata presentazione dell’istanza entro la scadenza prevista.
Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle ONLUS, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, è stata soppressa. La soppressione discende dall’attuazione del Codice del Terzo settore e dal superamento del precedente regime fiscale e giuridico delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Per continuare a operare come enti del Terzo settore, le ONLUS iscritte nell’Anagrafe avrebbero dovuto presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106.
Entro lo stesso termine, le ONLUS intenzionate ad acquisire la qualifica di impresa sociale avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.
Gli enti che non hanno rispettato la scadenza del 31 marzo 2026 hanno perso la qualifica di ONLUS.
Tuttavia, la perdita della qualifica non impedisce loro di presentare successivamente domanda di iscrizione al RUNTS. Le istanze trasmesse a partire dal 1° aprile 2026 devono essere considerate tardive, ma non per questo improcedibili o inammissibili.
L’ente potrà quindi accedere al Registro se risulta conforme alle regole previste per gli enti del Terzo settore e se la documentazione presentata è completa e regolare.
Il Ministero precisa, in sostanza, che l’iscrizione tardiva non sana la perdita della qualifica ONLUS, ma consente comunque all’ente, ove ne ricorrano i presupposti, di assumere la qualifica di ETS.
Il punto più rilevante della nota n. 6665 del 28 aprile 2026 riguarda il rapporto tra domanda tardiva e obbligo di devoluzione del patrimonio.
Secondo il Ministero, gli enti che hanno perso la qualifica di ONLUS per mancato rispetto del termine del 31 marzo 2026 sono tenuti a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 460/1997.
La devoluzione deve essere preceduta dalla richiesta obbligatoria di parere al Ministero del Lavoro, come ricordato anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.
Tuttavia, precisa la nota, l’adempimento dell’obbligo devolutivo non è previsto né da norme primarie né da norme secondarie come requisito necessario per l’iscrizione al RUNTS.
Ne deriva che gli Uffici del Registro non devono verificare, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, se la devoluzione sia già stata effettuata.
Per le ex ONLUS prive di personalità giuridica, o che non intendono acquisirla con l’iscrizione al RUNTS, la domanda tardiva deve essere trattata come una normale istanza di iscrizione presentata da un ente privo della qualifica ONLUS.
In questi casi si applicano le procedure previste dagli articoli 8 e 9 del D.M. n. 106/2020.
Gli Uffici RUNTS dovranno quindi verificare la regolarità della domanda, la completezza della documentazione e la conformità dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
Non dovranno invece accertare l’avvenuta devoluzione del patrimonio incrementale.
Per gli enti già dotati di personalità giuridica, o che intendono acquisirla tramite l’iscrizione al RUNTS, il Ministero introduce una precisazione ulteriore.
Anche in questi casi l’avvenuta devoluzione del patrimonio incrementale non rappresenta una condizione di procedibilità della domanda. Tuttavia, la quota patrimoniale eventualmente destinata alla devoluzione può incidere sulla verifica del patrimonio minimo richiesto dall’articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo settore.
Per questo motivo, spetta al notaio incaricato della presentazione dell’istanza verificare preliminarmente che il patrimonio minimo necessario per l’iscrizione e per il riconoscimento della personalità giuridica non sia compromesso dalla presenza di beni o risorse da devolvere.
In altri termini, il notaio dovrà attestare la sussistenza del patrimonio minimo tenendo conto dell’eventuale obbligo devolutivo gravante sull’ente.
La domanda di iscrizione al RUNTS deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta dalla disciplina generale.
In particolare, l’ente deve allegare:
I bilanci devono essere redatti secondo gli schemi previsti dalla normativa di settore.
Inoltre, se dagli ultimi due bilanci approvati emerge il superamento di due dei limiti previsti dall’articolo 30 del Codice del Terzo settore, l’ente è tenuto a nominare l’organo di controllo.
La nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria per le fondazioni.
Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, deve essere allegato il regolamento previsto dall’articolo 14 del D.M. n. 106/2020.
La nota ministeriale affronta anche il caso delle domande presentate dal notaio ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore.
Secondo il Ministero, le istanze presentate dopo il 31 marzo 2026 devono essere considerate tardive anche quando il notaio abbia ricevuto la delibera dell’ente prima di tale data e abbia poi depositato gli atti entro i venti giorni previsti dalla normativa.
Il termine del 31 marzo 2026, infatti, rappresenta la data ultima entro cui doveva essere avviato il procedimento di iscrizione al RUNTS per le ex ONLUS.
Pertanto, l’ente doveva tenere conto anche dei tempi necessari al notaio per il deposito degli atti.
In concreto, il ritardo potrà essere imputabile:
Pur escludendo che gli Uffici RUNTS debbano verificare la devoluzione come condizione di iscrizione, il Ministero chiarisce che l’adempimento potrà essere controllato in altra sede.
A tal fine, gli elenchi prodotti dal gestore informatico del RUNTS, integrati periodicamente dal Ministero con le richieste di parere devolutivo ricevute, saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Il monitoraggio riguarderà sia le ex ONLUS che hanno presentato domanda tardiva e sono state iscritte al RUNTS, sia quelle che non hanno presentato alcuna istanza.
Da ultimo, il Ministero si sofferma sull’uso dell’acronimo ONLUS nella denominazione degli enti.
Con la soppressione dell’Anagrafe unica, la qualifica di ONLUS non è più attuale. L’eventuale permanenza dell’acronimo nella denominazione può quindi generare confusione nei confronti dei cittadini e dei terzi.
La nota precisa che l’indebito utilizzo dell’acronimo non è più soggetto alle sanzioni previste dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 460/1997, trattandosi di disposizioni soppresse.
Tuttavia, gli Uffici RUNTS, quando riscontrano la presenza della dicitura ONLUS nella denominazione, dovranno invitare l’ente a modificarla alla prima occasione utile.
Tale verifica non produce effetti sull’iscrizione o sulla permanenza dell’ente nel Registro.
Di seguito, una Tabella che riepiloga i principali aspetti della nota n. 6665 del 28 aprile 2026, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti operativi sulle domande di iscrizione al RUNTS presentate dalle ex ONLUS dopo il termine del 31 marzo 2026.
| Tema | Indicazioni operative |
|---|---|
| Domande tardive al RUNTS | Le ex ONLUS che non hanno presentato l’istanza entro il 31 marzo 2026 possono comunque chiedere l’iscrizione al RUNTS. La domanda è tardiva, ma può essere istruita e accolta se l’ente possiede i requisiti previsti dalla normativa sul Terzo settore. |
| Perdita della qualifica ONLUS | Il mancato rispetto della scadenza comporta la perdita della qualifica di ONLUS. L’ente potrà però acquisire la qualifica di ETS se l’iscrizione al RUNTS si conclude positivamente. |
| Obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale | Gli enti che hanno perso la qualifica di ONLUS devono devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta di parere al Ministero del Lavoro. |
| Devoluzione non richiesta per l’iscrizione | L’obbligo devolutivo non è un requisito necessario per l’iscrizione al RUNTS. Gli Uffici del Registro non devono verificare l’avvenuta devoluzione come presupposto per accogliere la domanda. |
| Enti senza personalità giuridica | Per le ex ONLUS prive di personalità giuridica, o che non intendono acquisirla tramite l’iscrizione al RUNTS, si applicano le ordinarie procedure degli articoli 8 e 9 del D.M. n. 106/2020. |
| Enti con personalità giuridica | Per gli enti già dotati di personalità giuridica, o che intendono acquisirla con l’iscrizione al RUNTS, il notaio deve verificare che il patrimonio minimo previsto dall’articolo 22 del Codice del Terzo settore non sia compromesso dall’eventuale quota da devolvere. |
| Controlli degli Uffici RUNTS | Gli Uffici RUNTS verificano la regolarità formale dell’istanza e la completezza della documentazione allegata. Se l’attestazione notarile non è chiara, possono richiedere chiarimenti o integrazioni documentali. |
| Monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate | Gli elenchi delle ex ONLUS iscritte tardivamente o non iscritte saranno trasmessi periodicamente all’Agenzia delle Entrate, anche ai fini dei controlli sull’obbligo di devoluzione. |
| Uso dell’acronimo ONLUS | L’utilizzo dell’acronimo ONLUS nella denominazione non è più sanzionabile. Gli Uffici RUNTS inviteranno però gli enti a modificarlo alla prima occasione utile, per evitare equivoci su una qualifica non più attuale. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".