Sospensione della prescrizione nei procedimenti in Cassazione, operatività

Pubblicato il 27 novembre 2020

Con informazione provvisoria n. 23 del 26 novembre 2020, l’Ufficio stampa della Cassazione ha anticipato la soluzione adottata dalle Sezioni Unite penali rispetto ad una questione in tema di sospensione della prescrizione causa Covid.

Nel dettaglio, era stato chiesto se la sospensione della prescrizione penale disposta nell’ambito dell’emergenza Coronavirus operasse con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti in Cassazione, fossero pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo 9 marzo – 30 giugno 2020 ovvero con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le due date.

I giudici delle SU hanno optato per la prima soluzione, concludendo che la sospensione della prescrizione ex art. 83, comma 3-bis, del DL n. 18/2020 operi esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi alla Corte di cassazione, pervenuti alla cancelleria dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Sospensione del corso della prescrizione penale

Nella nota provvisoria, in particolare, si legge che il corso della prescrizione è rimasto sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 nelle cause nelle quali nel suddetto periodo era stata originariamente fissata udienza, poi rinviata ad una data successiva al termine medesimo.

Successivamente, si è disposto che la prescrizione rimanesse sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020, anche in questo caso nei procedimenti in cui in tale periodo era stata fissata udienza, poi rinviata a data successiva.

Laddove il provvedimento di rinvio dell’udienza ex art. 83, comma 7, lett. g) del DL n. 18/2020 sia stato adottato dopo il 12 maggio, la sospensione - precisa la Corte - "decorre dalla data della sua adozione".

Per lo stesso procedimento i due periodi si sommano?

Per finire, il Massimo collegio di legittimità ha precisato che i due periodi di sospensione si sommano in riferimento al medesimo procedimento esclusivamente nell’ipotesi in cui l’udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell’ufficio”.

Si resta in attesa del deposito della decisione.

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