Operazioni con modalità irregolari, licenziamento proporzionato?

Pubblicato il 08 giugno 2021

Illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al dipendente per aver eseguito operazioni con modalità irregolari rispetto a quanto previsto dalle procedure aziendali.

È stata esclusa, nella specie, la riconducibilità della condotta contestata alla massima sanzione espulsiva, prevista dalle norme della contrattazione collettiva nelle ipotesi di maggiore gravità del fatto.

Prassi irregolare seguita dal dipendente: no al recesso per giusta causa

La Cassazione ha definitivamente annullato il recesso per giusta causa intimato ad un dipendente delle Poste, con mansioni di consulente finanziario, cui erano state attribuite condotte inerenti a operazioni riguardanti Buoni Fruttiferi processati nella fase di stampa con modalità irregolari rispetto alle procedure aziendali.

La Corte d’appello aveva concluso per la non riconducibilità della condotta contestata alla sanzione espulsiva, ciò avuto riguardo alle previsioni dell'art. 54 CCNL di riferimento (CCNL Poste 2011), in forza del quale una stessa condotta può essere sanzionata diversamente (con sanzione conservativa, licenziamento con preavviso e senza preavviso) a seconda del livello crescente di gravità del fatto, in base a una valutazione rimessa al giudice in relazione alle caratteristiche del caso concreto.

Nella vicenda esaminata, i giudici di secondo grado avevano tenuto in considerazione le seguenti circostanze:

La società datrice di lavoro aveva promosso ricorso in sede di legittimità, censurando, tra gli altri motivi, il fatto che la Corte d'appello avesse escluso la sussistenza della giusta causa di licenziamento, quando, contrariamente a quanto ritenuto, i comportamenti del dipendente, in violazione del dovere di diligenza, ledevano gravemente il vincolo fiduciario.

Secondo la ricorrente, ciò posto, la prassi irregolare riferita dai giudici del merito non era in realtà sufficiente a giustificare il comportamento tenuto.

Gravità della condotta, valutazione al giudice di merito

Con ordinanza n. 13790 del 20 maggio 2021, la Corte di cassazione ha respinto tale doglianza, sottolineandone la relativa infondatezza.

Per gli Ermellini, la Corte d'appello aveva correttamente evidenziato le ragioni in forza delle quali non poteva considerarsi irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario, e ciò avuto riguardo all’interpretazione delle previsioni della contrattazione collettiva, alla correttezza del metodo seguito e al rispetto dei criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali.

Licenziamento, reintegra con sanzione conservativa da valutare

Dopo aver confermato l’illegittimità della sanzione espulsiva comminata, la Suprema corte ha tuttavia accolto la doglianza con cui parte datoriale aveva censurato la disposta reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro.

Secondo la ricorrente, il giudice del reclamo, pur avendo rilevato che la sanzione espulsiva era "ampiamente sperequata rispetto all'effettivo disvalore della condotta del lavoratore" e avendo fatto riferimento alla graduazione delle sanzioni applicabili in relazione agli addebiti in oggetto, non aveva proceduto all'individuazione della eventuale sanzione conservativa applicabile al caso in esame, così da giustificare l'applicazione del reintegro.

Censura, questa, ritenuta meritevole di accoglimento alla luce delle modifiche apportate dalla legge Fornero al regime sanzionatorio dettato dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Valutazione del giudice sulla tutela applicabile

Il giudice  - si legge nella decisione - deve procedere ad una valutazione più articolata nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva e deve svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina circa la sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dal comma 4 dell'art. 18 per accedere alla tutela reintegratoria ("insussistenza del fatto contestato" ovvero fatto rientrante "tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili"), dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal comma 5.

La sentenza, ciò posto, è stata cassata al fine del compimento dell'indagine, riservata al giudice del merito, riguardo alla eventuale corrispondenza della condotta contestata ad altra punibile con sanzione conservativa in base alla contrattazione collettiva di riferimento.

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